N. 276 ORDINANZA 3 - 6 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento vertente tra P. P. e B. E. ed altri, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio - promosso da un cittadino elettore nei confronti del Sindaco di Azzano Decimo, per accertarne l'incompatibilita' sopravvenuta a mantenere tale carica e per dichiararne la decadenza, in ragione della opposizione, da lui proposta davanti al Giudice di pace di Pordenone, alla sanzione amministrativa irrogatagli dalla Polizia municipale dello stesso Comune per violazione del codice della strada - la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza emessa il 1° febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per contrasto con gli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione, 'nella parte in cui esso non esclude [recte: 'nella parte in cui esso esclude'] le cause di opposizione ex lege 681/1989 dal novero di quelle che non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilita' al pari di quelle tributarie';

che - descritte analiticamente le vicende processuali che hanno condotto, da un lato, il Tribunale ordinario di Pordenone ad accogliere il ricorso in primo grado e, dall'altro lato, alla riassunzione del giudizio di appello a seguito della cassazione, da parte della Suprema Corte, della sentenza con cui la medesima Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione del giudizio elettorale per mancata integrazione del contraddittorio con altri soggetti - la rimettente osserva che la legislazione in materia di incompatibilita' degli amministratori locali, nell'ipotesi di lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto attenuandone i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo, escludendo dal suo ambito diverse fattispecie (quali la lite per fatto connesso con l'esercizio del mandato; la lite in materia tributaria; la lite promossa nell'esercizio dell'azione popolare; la semplice costituzione di parte civile nel processo penale; la lite promossa in esito a sentenza di condanna, o ad essa conseguente, in mancanza di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato);

che - ritenuto peraltro che (come anche affermato dal Tribunale ordinario di Pordenone nella impugnata decisione di primo grado) la fattispecie dedotta in giudizio non rientra in alcuna delle predette cause di esclusione e che (come chiarito dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza 24 febbraio 2006, n. 4252) il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione costituisce 'lite pendente', incompatibile con l'assunzione della carica di amministratore comunale o provinciale, ai sensi della norma censurata, atteso che tale procedimento va annoverato tra quelli civili di cognizione ordinaria - la rimettente deduce (in termini di rilevanza della questione) che il ricorso in appello (basato sulla tesi, non condivisibile, secondo la quale la norma censurata andrebbe interpretata estensivamente nel senso che anche una lite in materia di applicazione di sanzioni amministrative non determinerebbe la...

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