N. 342 ORDINANZA 12 - 22 dicembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 e iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (reg. ric.

n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che, in particolare, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6, per violazione degli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e degli artt. 117 e 119 Cost., come estesi alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo...

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