Ordinanza Di Rilascio Ed Improcedibilità Del Giudizio Per Omesso Esperimento Della Mediazione

AutoreRoberto Masoni
Pagine204-207
204
giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
ORDINANZA DI RILASCIO
ED IMPROCEDIBILITÀ
DEL GIUDIZIO PER OMESSO
ESPERIMENTO
DELLA MEDIAZIONE
di Roberto Masoni
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il caso. 3. Ricostruzione dogmatica; 3.1) La
posizione della nomof‌ilachia. 3.2) Qualche considerazione.
1. Premessa
La pronunzia che si annota conferma vieppiù quanto si
dice a proposito dell’attività creativa della giurisprudenza
di merito, in questo preciso torno di tempo, in materia di
interpretazione dell’istituto della mediazione delle contro-
versie civili e commerciali (di cui al D.L.vo n. 28 del 2010),
così come interamente rinnovato dal D.L. n. 69 del 2013.
L’interpretazione dei giudici, qui in modo trasparente,
appare oltremodo creativa, dato che essa modella, cesella,
modif‌ica o ricuce l’oscuro tessuto positivo. Al punto che, in
materia, trova piena attuazione l’autorevole insegnamento;
secondo cui i provvedimenti giudiziari, per quanto non as-
sumano valore di fonte del diritto, tuttavia, per i consociati,
assumono valore di regole giuridiche effettivamente ope-
ranti nel contesto sociale, così realizzando il principio di
effettività inteso come fondamento della norma di diritto
positivo. È infatti grazie alla conoscenza degli orientamen-
ti giurisprudenziali che i consociati acquisiscono contezza
del signif‌icato effettivo dell’istituto della mediazione per
come essa vive all’interno dell’ordinamento giuridico (1).
2. Il caso
La pronuncia felsinea assume esplicita posizione su di
un signif‌icativo nodo teorico-ricostruttivo nel rapporto tra
opposizione allo sfratto e procedimento di mediazione ex
D.L.vo n. 28/2010, in presenza di pronunzia di ordinanza di
rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665
c.p.c.), cui segua successiva declaratoria di improcedibilità.
Il caso deciso dal giudice di merito aveva ad oggetto
un procedimento per convalida di sfratto per morosità in-
timato per omesso pagamento di oneri accessori, alla cui
domanda il convenuto aveva fatto opposizione, cosicché
l’attore intimante aveva chiesto ed ottenuto la pronunzia di
rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665
c.p.c.). Una volta disposto il mutamento del rito, il giudice
aveva assegnato termine di 15 gg. per l’introduzione del
procedimento compositivo di mediazione. Nessuna delle
parti aveva però dato attuazione all’ordine giudiziale, di
talché era stata f‌issata l’udienza di decisione della causa.
A fronte del mancato riscontro della condizione di
procedibilità della domanda, il Tribunale così perviene
a declaratoria di improcedibilità del giudizio (a norma
dell’art. 5, comma 1 bis, D.L.vo n. 28/10).
La decisione si fa apprezzare laddove chiarisce l’inci-
denza della declaratoria (in rito) di improcedibilità sulla
persistenza dell’ordinanza interinale di rilascio, medio
tempore pronunziata (2).
In piena conformità rispetto ad altro precedente di
merito che viene espressamente richiamato (3), il giudice
bolognese giunge ad affermare la “preservazione dell’eff‌i-
cacia dell’ordinanza non impugnabile di rilascio”, in quan-
to essa è idonea alla “stabilizzazione”. Di ciò si dà oppor-
tunamente atto nel dispositivo della sentenza, a scanso di
sempre possibili equivoci interpretativi.
Alla conclusione della conservazione e stabilizzazione
degli effetti della pronunzia provvisoria di rilascio, il Tri-
bunale felsineo perviene valorizzando un orientamento
ermeneutico nomof‌ilattico ormai da tempo consolidato,
per quanto lo stesso non sia esplicitamente richiamato.
La pronunzia interinale di rilascio permane negli effetti
esecutivi dato che la stessa è sottoposta “alla condizione
risolutiva consistente nella pronunzia di successiva sen-
tenza di merito negativa (mentre la declaratoria di impro-
cedibilità opera in rito)”.
3. Ricostruzione dogmatica
La soluzione cui perviene l’ampia ed argomentata pro-
nunzia del Tribunale felsineo suppone lo scioglimento del
nodo teorico riguardante la natura giuridica dell’ordinan-
za di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., un tema “classico”
assai discusso e signif‌icativamente def‌inito “uno dei più
enigmatici e recalcitranti puzzles posti dal libro IV del co-
dice di rito” (4).
Sin dai primordi la qualif‌icazione della natura giuridi-
ca dell’ordinanza ha dato molto f‌ilo da torcere agli inter-
preti ed agli studiosi.
La primogenitura nel tentativo di fornire valenza siste-
matica all’istituto spetta ad autorevole dottrina speciali-
stica che, già nell’immediato dopoguerra, ebbe ad equi-
parare il provvedimento in discorso ad una “sentenza di
condanna con riserva delle eccezioni del convenuto”: dato
che si tratterebbe“ di un provvedimento essenzialmente
equiparabile ad una sentenza di condanna (ovvero, in
caso di sfratto per morosità, ad una sentenza di risoluzio-
ne per inadempimento del contratto di locazione, ed insie-
me di condanna al rilascio), pronunciata con riserva delle
eccezioni del convenuto, non fondate su prova scritta” (5).
In forza di questa riscostruzione teorica discenderebbe
la persistenza della pronunzia interinale a fronte di suc-
cessiva estinzione del giudizio, dato che l’ordinanza sareb-
be equiparabile a quelle sentenze di merito pronunziate
nel corso del processo di cui l’art. 310, secondo comma,
c.p.c., fa espressamente salvi gli effetti (6).

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