ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201800994 di TAR Campania - Salerno, 10-05-2018

Presiding JudgeABBRUZZESE MARIA
Date10 Maggio 2018
Published date25 Giugno 2018
Court Rule Number201800994
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
Pubblicato il 25/06/2018N. 00567/2007 REG.RIC.

N. 00994/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2007 REG.RIC.

N. 00098/2008 REG.RIC.

N. 02175/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 567 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Gentile Erminio, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Perongini, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Domenico Coda, 8;


contro

Comune di Furore, Commissione Edilizia Comunale Integrata del Comune di Furore e Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Responsabile dell’Ufficio Condono e Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo del Comune di Furore, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;



sul ricorso, numero di registro generale 98 del 2008, proposto da:
Gentile Erminio e D’Ambrosio Alba, rappresentati e difesi dall’Avv. Sergio Perongini, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Domenico Coda, 8;

contro

Comune di Furore e Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;



sul ricorso, numero di registro generale 2175 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gentile Erminio e D’Ambrosio Alba, rappresentati e difesi dagli Avv. Brunella Merola e Marino Perongini, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Domenico Coda, 8;

contro

Comune di Furore, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 567 del 2007:

(atto introduttivo del giudizio)

- a) del provvedimento, di cui alla nota a firma congiunta del Responsabile dell’Ufficio Condono e del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Furore, prot. n. 1061 del 28.02.2007, nonché dell’allegato grafico, riportante parti del fabbricato da demolire;

- b) del decreto a firma del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo del Comune di Furore, n. 09/2005, prot. n. 6692, del 25.11.2005, mai notificato e solo di recente conosciuto, nella parte in cui nega l’assenso paesaggistico, nell’ambito del condono edilizio, di cui alla pratica ex l. 47/85, n. 102/86 prot., n. 1738 dell’1.08.1986, per la terrazza lato est, posta al primo piano e la sottostante struttura in pilastri e travi, relative ad immobile per civile abitazione, ubicato alla via Crevano n. 7 del Comune di Furore, nonché del parere della C. E. C. I., di cui al verbale n. 1 del 6.10.2005, del pari mai notificato e solo di recente conosciuto, recante parere parzialmente sfavorevole, negli stessi termini di cui al decreto n. 9/2005;

- c) ove occorra, della nota, a firma del Responsabile del procedimento della Soprintendenza per i BAPPSAE di Salerno ed Avellino, prot. n. 1913 del 18.01.2006, successivamente conosciuta, di richiesta d’integrazione documentale, nella parte in cui, nel richiamare quanto prescritto nel decreto sub b), impone l’esibizione di nuovi grafici aggiornati, secondo le prescrizioni del Comune di Furore, nonché della nota di comunicazione del Comune di Furore, prot. n. 747 del 10.02.2006;

d) d’ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale;

nonché per il risarcimento

del danno ingiusto, ex art. 7 l. 1034/71 e s. m. i., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data d’effettivo soddisfo;

(primo atto di motivi aggiunti)

degli atti, già impugnati con il ricorso introduttivo, e inoltre:

- a) del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria edilizia, n. 017 del 29.02.2008, notificato in data 8.04.2008, emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Furore; nonché, se e nella misura in cui occorra:

- b) della nota del 25.11.2005, prot. n. 6693, del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e dei verbali n. 10 e n. 11 dell’Organo Collegiale del Comune, datati 6.10.2005;

- c) della scheda istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento e della perizia di stima, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’ottobre 2005 (mai conosciuti);

- d) della nota del 4.01.2007, prot. n. 0077;

- e) d’ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e conseguente;

(secondo atto di motivi aggiunti)

degli atti, già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti, e inoltre:

- a) del provvedimento di demolizione n, 27 del 25.02.2009, notificato ai sensi dell’art. 140 c. p. c. in data successiva al 9.04.2009, emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Furore;

- b) d’ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e conseguente;

(terzo atto di motivi aggiunti)

- a) del provvedimento, prot. n. 5121 del 10.08.2009, successivamente inviato a mezzo racc. a. r., a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Furore;

- b) della nota, a firma congiunta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 4673 del 17.07.2009, successivamente conosciuta con racc. a. r.;

- c) se e nella misura in cui occorra, della nota, prot. n. 3685 del 10.06.2009, successivamente inviata a mezzo racc. a. r.;

quanto al ricorso n. 98 del 2008:

- a) dell’ordinanza n. 28 del 31.10.2007, notificata in data 7.11.2007, emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Furore, con cui si ordinava ai ricorrenti “di provvedere – a loro cura e spese – alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, descritte in narrativa, ed al ripristino del preesistente stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa;

- b) se e nella misura in cui occorra, del provvedimento, n. 20 del 28.09.2007, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo ordinava ai ricorrenti di sospendere “immediatamente qualsiasi tipo di attività edilizia sull’immobile di loro proprietà (...)”;

- c) se e nella misura in cui occorra, del verbale di sopralluogo dell’U. T. C. – Polizia Municipale del 30.10.2007, prot. n.5951 (mai conosciuto);

- d) se e nella misura in cui occorra, della nota, prot. n. 5201, del 26.09.2007, con cui il Responsabile dell’Ufficio...

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