ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201510982 di TAR Lazio - Roma, 19-03-2015

Presiding JudgeDANIELE GIUSEPPE
Date19 Marzo 2015
Published date01 Settembre 2015
Court Rule Number201510982
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 12873/2014 REG.RIC.

N. 10982/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12873/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12873 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Soc Ott Oceanic Transport Trailers Spa, rappresentata e difesa dagli avv.to Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea, Alessandro Lamberti, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Gse - Gestore per i Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Pugliese, Carlo Malinconico, Stefano Malinconico, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

per l’accertamento

previa adozione di misure cautelari,

del diritto della società ricorrente a non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione dell’incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, previste dall’art. 26, comma 3, lett. a), b) e c) del d.l. 24/6/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20/8/2014, n. 192 e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle Convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

per l’accertamento della insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l’opzione c), di cui all’art. 26, comma 3, del d.l. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 nel caso in cui la società ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l’opzione di scelta fra una delle alternative di riduzione dell’incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, stabilite dall’art. 26 cit. e, in ogni caso, per l’accertamento dell’insussistenza del potere del GSE di modificare termini e condizioni delle Convenzioni stipulate con la società ricorrente;

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi anche in via equitativa dal Collegio;

con motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2014,

per l’annullamento

del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

con secondi motivi aggiunti, depositati il 23 dicembre 2014,

per l’annullamento

delle “istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 26 della legge 116/2014 (c.d. Legge competitività)” e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, ivi compreso, ove possa occorrere, il parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014, con il quale l’Autorità ha deliberato di formulate, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b) del d.l. 91/2014, parere favorevole sullo schema del già gravato decreto del Ministro dello Sviluppo del 17 ottobre 2014.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

1. Con ricorso, notificato alle amministrazioni in epigrafe il 16 ottobre 2014 e depositato il successivo 23 ottobre, la società ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kw, i quali fruiscono delle tariffe incentivanti, riconosciute in base all’art. 7 del dlgs 387/2003 ed all’art. 25, comma 10, del dlgs 28/2011, secondo le modalità previste in apposita convenzione di diritto privato stipulata con il GSE, propone il presente gravame con il quale chiede:

- l’accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell’incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall’art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) d.l. n. 91/2014;

- il conseguente accertamento del diritto a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle Convenzioni stipulate con il G.S.E.;

- l’accertamento della insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l’opzione c), di cui all’art. 26, comma 3, del d.l. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 nel caso in cui la società ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l’opzione di scelta;

- il risarcimento dei danni.

La ricorrente chiede al Tribunale, in via preliminare, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, del d.l. 91/2014, conv. l. 116/2014, per violazione:

- degli artt. 3 e 41 Cost. e del principio del legittimo affidamento;

- degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

- dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

- dell’art. 77 Cost.

2. Con motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2014, la ricorrente chiede l’annullamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi.

Avverso il predetto decreto formula il seguenti motivo di doglianza:

- illegittimità derivata del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17 ottobre 2014 in quanto adottato in attuazione di una disposizione di legge incostituzionale.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente il decreto ministeriale, laddove stabilisce le...

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