n. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2013 -

IL TRIBUNALE Letti gli atti dell'emarginato processo a carico di Natale Farina, nato a San Pellegrino Terme il 6 febbraio 1951, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Crea del Foro di Monza, di fiducia difeso dall'avv. Antonio Crea del Foro di Monza e dall'avv. Giuseppe Moretta del Foro di Palmi, pronuncia la seguente ordinanza. Natale Farina e' accusato di avere, nella sua qualita' di legale rappresentante della Farina Natale e C. s.n.c. e della Grassi Anna Maria e C. s.n.c., omesso il versamento della imposta I.V.A. risultante dalla dichiarazione per l'anno 2008 in ragione di euro 87.475 per la prima societa' e di euro 58.431 per la seconda societa', entro il termine (27 dicembre 2009) di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. La istruttoria dibattimentale ha, dal punto di vista oggettivo, dimostrato il superamento della soglia di penale rilevanza pari ad euro 50.000 prevista, in relazione all'art. 10-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dal successivo art. 10-ter che, per il delitto in esame, prevede pena da sei mesi a due anni di reclusione. Nel corso della discussione, la difesa dell'imputato ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, per l'ingiustificato trattamento deteriore dalla stessa previsto rispetto alle piu' gravi ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148. Ritiene chi scrive che la eccezione, oltre che rilevante - atteso che il giudizio non puo' essere definito dalla risoluzione della questione, dovendo derivare dalla eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma il proscioglimento dell'imputato - non sia manifestamente infondata. Prima della modifica introdotta in virtu' del richiamato decreto-legge n. 138/2011, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74/2000 prevedevano rispettivamente che la dichiarazione infedele e la omessa dichiarazione fossero penalmente rilevanti solo con il superamento della soglia di punibilita' stabilita rispettivamente in euro 103.291 ed in euro 77,468 di imposta evasa. Da cio' derivava - e deriva tuttora, atteso che, nel caso di specie, in ragione della data del commesso reato, occorre tenere conto della disciplina vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2011 - la paradossale...

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