N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2012

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.

336/12 R.G.L.;

Letti gli atti per sciogliere la riserva;

Osserva 1. Con ricorso ex art. 28 1. 300/1970, la FIOM - Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione Provinciale di Vercelli e Valsesia, ha chiesto di accertare e dichiarare l'antisindacalita' della condotta della societa' FIAT Group Automobiles s.p.a., consistente nell'aver negato l'efficacia e la legittimita' delle nomine dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale FIOM presso l'unita' produttiva di Balocco, via Cascina Bella Luigina;

nell'aver negato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 19 e 30 st. lav. e conseguentemente nell'aver limitato l'esercizio dell'attivita' sindacale dell'associazione ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e l'uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori; nell'avere, con la condotta di cui sopra, gravemente leso l'immagine dell'organizzazione sindacale ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti delle societa' convenute ed in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM, privati dalla possibilita' di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro. Conseguentemente ha chiesto di ordinare la cessazione della condotta e, ai fini della rimozione dei suoi effetti, di intimare alla societa' convenuta di consentire la nomina della r.s.a. FIOM e di riconoscerla, attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti derivanti dalla legge (Titolo III della legge n. 300/1970, con particolare riferimento ai diritti di cui all'art. 30 st. lav.) e dal contratto, e di dare conferma di cio' con esplicita dichiarazione scritta da inviare all'organizzazione ricorrente ed a tutti i suoi dipendenti; di ordinare alla societa' convenuta di affiggere il decreto in azienda in luogo accessibile a tutti per trenta giorni, nonche' di pubblicarne copia integrale a proprie spese sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Manifesto,

Il Resto del Carlino e l'Unita', in caratteri doppi rispetto al normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

A sostegno della domanda ha esposto, in sintesi, che la FIOM, pur avendo partecipato alle trattative per la stipula di tutti i contratti del Gruppo FIAT, ed in particolare alle trattative relative al contratto per lo stabilimento di Pomigliano, poi esteso a tutte le aziende del Gruppo, non ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro in data 13 dicembre 2011, non condividendone il contenuto.

Detto contratto prevede tra l'altro che i diritti sindacali vengano regolati secondo le previsioni della legge n. 300/1970, e che la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali a norma dell'art. 19 st. lav. sia consentita solo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto predetto.

Ha quindi dichiarato:

di aver comunicato alla convenuta che si sarebbero tenute riunioni sindacali alle quali avrebbe preso parte il lavoratore Gennaro Marco, per il quale si chiedevano permessi retribuiti, comunicazioni alle quali la societa' convenuta aveva risposto negando i permessi poiche' la FIOM non era firmataria del contratto collettivo del 13 dicembre 2011;

di aver comunicato alla societa' resistente la nomina dei dirigenti della R.S.A. FIOM presso l'unita' produttiva della FIAT Group Automobiles s.p.a. sita in Balocco, comunicazione alla quale la societa' resistente aveva risposto negativamente invocando il disposto dell'art. 19 st. lav.;

di aver comunicato successivamente alla FIAT Group Automobiles che presso la societa' convenuta si sarebbe svolta l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro retribuito, e di aver richiesto permessi retribuiti per consentire ai lavoratori membri del Comitato Direttivo Provinciale di partecipare a riunioni, e di avere ricevuto altrettanti dinieghi.

Ha affermato la perdurante applicazione ai propri iscritti del CCNL sottoscritto il 20 gennaio 2008 e di altri contratti collettivi applicati in azienda, quali quelli istitutivi del Fondo Cometa, del Fondo Integrativo Sanitario, di Fondimpresa e del Comitato Aziendale Europeo.

In punto di diritto la ricorrente ha invocato una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 st. lav. che valorizzi la rappresentativita' effettiva del sindacato, discostandosi dal dato letterale riferito alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva.

La convenuta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi o, comunque, respingersi le domande argomentando in base alla lettera dell'art. 19 st. lav., che riconosce la possibilita' di costituire rappresentanze sindacali aziendali unicamente alle associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, ed evidenziando che il CCNL del 2008 non trova piu' alcuna applicazione nell'azienda, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo in data 13 dicembre 2011 che ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, mentre i restanti contratti collettivi menzionati dalla controparte non hanno natura normativa e pertanto non legittimano l'organizzazione sindacale firmataria a godere dei diritti di cui all'art. 19 st. lav.

  1. Al fine di decidere sulla domanda proposta si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b) della legge n. 300 del 1970.

    Non appare di ostacolo all'ammissibilita' della questione la natura del procedimento di cui all'art. 28 st. lav.

    Come la Corte costituzionale ha affermato, poiche' 'l'azione ex art. 28 non e' diretta a una tutela di condanna ma a una tutela inibitoria di un comportamento continuato con effetti permanenti, la prospettazione (...) di illegittimita' costituzionale della norma permissiva della condotta denunciata e' idonea a fondare la domanda di pronuncia dell'ordine giudiziale di cessazione del comportamento e di rimozione degli effetti, subordinatamente alla condizione della sopravvenienza di una sentenza costituzionale che ne determini l'illegittimita'. Ne' varrebbe replicare che l'ipotizzata dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 indurrebbe presumibilmente il datore di lavoro a desistere spontaneamente, perche' anche in questa prospettiva l'incidente di costituzionalita' conserverebbe rilevanza per la definizione del giudizio principale, il quale si chiuderebbe con un provvedimento di merito motivato dalla cessazione della materia del contendere' (Corte cost., n. 244 del 1996).

  2. In ordine alla rilevanza della questione, va premesso che in data 21 novembre 2011 tutte le societa' del Gruppo Fiat e del Gruppo Fiat Industrial, tra cui la convenuta, hanno comunicato alle organizzazioni sindacali il recesso, a far data dal 1° gennaio 2012, da tutti i contratti applicati nei rispettivi Gruppi e da tutti gli altri contratti e accordi collettivi aziendali e territoriali vigenti (cfr. ricorso pag. 2; memoria di costituzione pag. 11; doc. 9 di parte convenuta).

    In data 13 dicembre 2011 la Fiat s.p.a. con le societa' del Gruppo Fiat e la Fiat Industrial s.p.a. con le societa' del Gruppo Fiat Industrial, insieme alle organizzazioni sindacali FIM-CISL,

    UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat hanno convenuto l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori delle societa' dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial (cio' in applicazione del disposto dell'art. 8 d.l. n. 138/2011 conv.

    in legge n. 148/2011), del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello (CCSL), sottoscritto il 29 dicembre 2010, nella stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

    Detto contratto prevede, all'art. 1, che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di quel contratto collettivo.

    Successivamente il sindacato ricorrente ha comunicato la nomina dei propri dirigenti della r.s.a. e ha inoltrato alla resistente le ulteriori comunicazioni di cui alla narrativa del ricorso, meglio descritte in precedenza, ricevendo altrettanti dinieghi dalla societa' resistente, in considerazione del fatto che, non essendo la FIOM firmataria del contratto collettivo applicato, non aveva diritto a nominare...

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