N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 544-2006 proposto da Coldereiser S.r.l. (c.f. 00192190213), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago 8 - int. 2, presso l'avvocato Villani Ludovico Ferdinando, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bauer Maximilian Walther, Kollensperger Hans Jurgen, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Perathoner Erich, Comune di Santa Cristina Valgardena;

Intimati sul ricorso 4976-2006 proposto da Perathoner Erich (c.f.

PRTRCH66H12B150L), elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso l'avvocato Manzi Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vescoli Michael, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Controricorrente e ricorrente incidentale contro Coldereiser S.r.l., intimata, avverso la sentenza n. 73/2005 della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2012 dal consigliere dott. Magda Cristiano;

Udito, per la ricorrente, l'avvocato L.F. Villani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

Udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato E. Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

In Fatto La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 22 marzo 2005, decidendo nel giudizio di opposizione alla stima proposta da Erich Perathoner nei confronti della Colderaiser S.r.l., ha liquidato in € 42.151,20 l'indennita' dovuta dalla convenuta all'attore per l'imposizione di una servitu' di pista da sci su un terreno di 16.212 mq. di sua proprieta', sito nel territorio di Santa Cristina Valgardena, ed in € 648,48 annui quella dovutagli a titolo di risarcimento per le perdite di raccolto passate e future.

La Corte territoriale ha affermato che doveva farsi applicazione dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1981, non abrogata, ma solo modificata, per effetti marginali, dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 1991 e che l'indennita' andava pertanto liquidata in misura pari al 10% del valore del terreno; ha quindi ritenuto che detto valore andasse determinato alla stregua dei criteri di classificazione emergenti dall'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 1991 e che, trattandosi di suolo destinato a insediamento produttivo, l'indennita' dovesse essere rapportata al valore di mercato dell'immobile, che ha stimato in € 26 al mq.

La sentenza e' stata impugnata da Colderaiser S.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria, cui il Perathoner ha resistito con controricorso, proponendo al contempo ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo, la ricorrente principale, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della L.P. Bolzano n.

10/91, contesta che potesse nella specie farsi applicazione dell'art.

9 della legge provinciale n. 6 del 1981, che determina in una percentuale fissa la diminuzione del valore dell'immobile soggetto a servitu' di pista da sci, anziche' del citato articolo 10 della legge provinciale n. 10/91, che prevede che detta percentuale debba essere stabilita dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'art. 11 della legge medesima. Rileva che la commissione aveva ritenuto la perdita di valore del terreno di proprieta' del Perathoner pari al 7% e sostiene che tale misura doveva restare invariata.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della legge provinciale Bolzano e dell'art. 5-bis della legge n. 359/92, nonche' vizio di motivazione, dopo aver mosso numerose critiche alla relazione del ctu incaricato di stimare il fondo, osserva:

che il terreno per cui e' causa, alla data di emissione del decreto di asservimento, era sito in zona 'verde alpino', ad altitudine superiore ai 1600 m. s.l.m, e percio' soggetto a vincolo generale di inedificabilita', ai sensi dell'art. 1, legge provinciale n. 16/1970, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale n.

23/87, sicche' non poteva che essere valutato come terreno agricolo;

che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, 1° comma, della legge della provincia di Bolzano n. 10/91 nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT