n. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 1) D.C.L., nato l'8 luglio 1976, avverso la sentenza del 3 maggio 2012 della Corte di appello di Napoli. Sentita la relazione svolta dal consigliere Silvio Amoresano. Sentite le conclusioni del P.G., dott. Sante Spinaci, che ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalita' o, in subordine, rigettarsi il ricorso. Sentito il difensore, avv. Alfredo Guarino, che ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalita'. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2012, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Torre Annunziata, emessa in data 15 luglio 2011, con la quale D.C.L. era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli articoli 81 cpv e 572 c.p. (capo a) e 609-bis c.p. (capo b), in danno della moglie F.A., ritenuta la diminuente di cui al comma 3 del medesimo art. 609-bis c.p. equivalente alla contestata recidiva, rideterminava la pena, in accoglimento dell'appello del P.G., in anni 6 di reclusione. Riteneva la Corte territoriale che erroneamente il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'esistenza della contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, avesse omesso di procedere all'obbligatorio giudizio di comparazione e che tale giudizio non potesse che essere effettuato in termini di equivalenza ai sensi dell'art. 69, comma 4 c.p. 2. Ricorre per cassazione D.C.L., denunciando la violazione di legge, avendo la Corte territoriale proceduto, in accoglimento del ricorso del P.G., ad un aggravamento della pena senza tener conto delle risultanze processuali e delle valutazioni del giudice di primo grado che aveva riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravita'. Con memoria, depositata in cancelleria in data 27 marzo 2013, si solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3 c.p. sulla recidiva ex art. 99, comma 4 c.p., con riferimento al principio di ragionevolezza dell'ordinamento giuridico dello Stato, di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e di proporzionalita' della pena e del suo fine rieducativo ex art. 27, comma 3 Cost. Si evidenzia che la Corte costituzionale con sentenza n. 251/2012 ha, gia', dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma in questione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Gli stessi argomenti adoperati dal giudice delle leggi in detta sentenza possono valere anche in relazione al divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravita' sulla recidiva. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente ricordato che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010, una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purche' non ai sensi dell'art. 99, comma quinto cod.pen., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto cod.pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto stesso codice, dall'inibizione dell'accesso al cosiddetto patteggiamento allargato ed alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis cod.proc.pen.;

effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosita'. Anche secondo la giurisprudenza costituzionale il giudice e' tenuto ad applicare la recidiva, quando, considerando la natura e il tempo di commissione dei precedenti, ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della piu' accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo (sentenza n. 192 del 2007;

ordinanze n. 257 del 2008, n. 193 del 2008, n. 90 del 2008, n. 33 del 2008 e n. 409 del 2007). 2. La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse essere esclusa la contestata recidiva (reiterata ed infraquinquennale) in quanto i reati contestati all'imputato, gia' gravato di precedenti per evasione e violazione della normativa sugli stupefacenti, costituivano espressione di maggiore...

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