n. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2012 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6391 del 2012, proposto da Giuseppe Lupo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Leone e Gianluca Simeoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Giovanni da Verrazzano, n. 46;

Contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

Per l'annullamento: della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 aprile 2012, pratica n. 240/GT/2012, prot. P9501/2012, comunicata in data 2 maggio 2012;

della delibera adottata dal CSM nella seduta del 2 maggio 2012, pratica n. 245/GT/2012, prot. 10332, comunicata in data 7 maggio 2012;

del decreto ministeriale 14 maggio 2012, con il quale il ricorrente e' stato dichiarato decaduto dall'incarico di giudice onorario di tribunale dal 1° giugno 2012, anche previa disapplicazione dell'art. 42-sexies o.g. posto a fondamento dei provvedimenti gravati. Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato plesso amministrativo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 26 settembre 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale. 1. Con il ricorso in trattazione l'istante, giudice onorario presso il Tribunale di Verona, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, in forza dei quali e' stato dichiarato decaduto dall'incarico dal 1° giugno 2012, ai sensi dell'art. 42-sexies, primo comma, lett. a), r.d. 30 aprile 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), al compimento del settantaduesimo anno di eta'. Ai fini della miglior comprensione della fattispecie, puntualizza il ricorrente che gli atti in parola sono stati preceduti da un provvedimento del Presidente del Tribunale di Verona, O.I. n. 32/2012 del 5 marzo 2012, che comunicava al magistrato onorario la mancata proroga di un incarico relativo alle esecuzioni immobiliari, in vista della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'. Tale provvedimento veniva dall'interessato impugnato innanzi al Tar per il Veneto, che lo sospendeva (Tar Veneto, I, ordinanza 10 maggio 2012, n. 307) e, ritenendo non manifestamente infondata la questione, ivi proposta, inerente la legittimita' costituzionale dell'art. 42-sexies, primo comma, lett. a), o.g., in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale (Tar Veneto, I, ordinanza 6 giugno 2012, n. 786). Intervenivano poi gli atti qui gravati, con i quali il Consiglio Superiore della Magistratura deliberava la cessazione dal servizio del ricorrente per il raggiungimento del settantaduesimo anno di eta' e il Ministero della giustizia dichiarava la decadenza dall'incarico, ai sensi dello stesso art. 42-sexies, primo comma, lett. a), o.g., che statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al «compimento del settantaduesimo anno di eta'». Ad avviso del ricorrente, la determinazione contenuta negli atti impugnati costituirebbe atto discriminatorio in relazione all'eta', e contrasterebbe con le disposizioni comunitarie e con le disposizioni nazionali che le hanno recepite. Il contrasto e' ravvisato in relazione: all'art. 13 del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, che ha conferito al Consiglio il potere di adottare i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra altro, sull'eta';

agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che hanno sancito, rispettivamente, il diritto di uguaglianza di fronte alla legge e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, anche in relazione all'eta';

alla direttiva 2000/78/CE sulla parita' di trattamento in materia di occupazione, che, al venticinquesimo considerando, distingue tra fattispecie giustificate e non giustificate di disparita' di trattamento in funzione dell'eta', e precisa che le prime richiedono «disposizioni specifiche», essendo fondate su «obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale», laddove le seconde integrano «discriminazioni che devono essere vietate». In relazione alla appena citata direttiva 2000/78/CE, il ricorrente rappresenta che la Corte di Giustizia della CE ha affermato che l'accertamento della compatibilita' della normativa nazionale che fissi limiti di eta' con la normativa comunitaria e' subordinata all'individuazione di una finalita' legittima nei sensi dianzi precisati, dovendo altrimenti il giudice nazionale ricorrere al rimedio della disapplicazione (sentenza 18 novembre 2010 nei procedimenti riuniti C-250/09 e C-268/09;

sentenza 12 gennaio 2010 della Grande Sezione nel procedimento C-341/08);

al decreto legislativo 9...

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