n. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2012 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente Ordinanza interlocutoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30363/'11) proposto da: Toppino Vincenzo (codice fiscale: TPP VCN 40E14 C173L), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alessandra Giovannetti e Marco Weigmann ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, alla v. Bissolati, n. 76;

ricorrente;

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso «ex lege» dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

controricorrente;

e Archivio Notarile Distrettuale di Cuneo, in persona del Conservatore capo pro-tempore;

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino;

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovi' e Saluzzo, in persona del Presidente pro-tempore;

intimati. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 123/2010, depositata il 15 dicembre 2010 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del 21 settembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l'Avv. Marco Weigmann per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osservato in fatto Con ricorso depositato il 7 maggio 2010 e ritualmente notificato il 9 giugno 2010 unitamente al pedissequo decreto presidenziale, il notaio dott. Vincenzo Toppino propose (ai sensi dell'art. 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 45 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249) reclamo - riferito a due motivi - avverso la decisione depositata il 18 gennaio 2010 con la quale la Commissione regionale di disciplina gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di €

2.500,00 in ordine alla violazione di cui all'art. 28 della legge notarile, in essa assorbita quella ulteriormente contestatagli di cui all'art. 48 della medesima legge, ritenendo la sussistenza della prima consistita nell'aver ricevuto, in data 10 luglio 2007, due procure generali nelle quali era stata inserita la clausola che prevedeva la facolta' del rappresentante di «stipulare convenzioni matrimoniali, ed in particolare convenzioni di separazioni dei beni, di comunioni convenzionali, di costituzione di fondi patrimoniali, e le medesime convenzioni modificare». Nella costituzione dei soli appellati Ministero della Giustizia ed Archivio notarile distrettuale di Cuneo (che formulavano, a loro volta, reclamo in via incidentale) e con l'intervento del Procuratore generale competente, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 123 del 2010 (depositata il 15 dicembre 2010), rigettava entrambe le impugnazioni e confermava la gravata decisione. A sostegno dell'adottata sentenza la Corte territoriale, dopo aver ricordato il tenore delle due procure, rilevava l'infondatezza del primo motivo di gravame sostenendo che le predette procure conferivano, per la loro smisurata ampiezza, al rappresentante la scelta che l'ordinamento, e prima ancora il contesto socio-economico, attribuiscono in via esclusiva a ciascun coniuge e, per cio' stesso, erano da qualificarsi nulle per l'impossibilita' del loro oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., in tal modo rimanendo configurato l'illecito contemplato dall'art. 28 della legge notarile. Inoltre, la Corte piemontese ravvisava anche l'infondatezza della seconda doglianza (riferita alla manifesta contrarieta' all'ordine pubblico) basata sull'argomentazione che non si era formato un orientamento interpretativo consolidato contrario all'ammissibilita' della rappresentanza volontaria in materia di convenzioni matrimoniali. La suddetta Corte di appello respingeva, altresi', il gravame incidentale poiche' con esso non era stata proposta alcuna domanda in ordine alla sanzione applicabile e, in ogni caso, la sua infondatezza era riconducibile alla circostanza che, nella fattispecie, non poteva dirsi configurato il concorso formale di fattispecie di incolpazione, dal momento che, essendo stato il negozio gia' considerato nullo nella prospettiva di cui all'art. 28 della legge notarile, non si sarebbe potuto anche integrare l'illecito previsto dall'art. 48 della stessa legge, non potendosi predicare l'applicabilita' di una determinata forma giuridica per un negozio giuridicamente nullo. Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto (ai sensi dell'art. 158-ter della legge n. 89 del 1913, come inserito dall'art. 46 del d.lgs. n. 249 del 2006) ricorso per cassazione (consegnato per la notificazione il 15 dicembre 2011) il notaio Vincenzo Toppino riferito a tre motivi, avverso il quale si e' costituito in questa fase, con controricorso, solo l'intimato Ministero della Giustizia. I difensori del ricorrente e del Ministero controricorrente hanno rispettivamente depositato (il 4 settembre ed il 13 settembre 2012 e, percio', fuori termine rispetto all'udienza camerale fissata per il 21 settembre 2012) memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente ha, in via preliminare, dedotto l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare, prospettando, in ogni caso, la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 146 della legge 16 febbraio 193, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, per supposto eccesso di delega della nuova previsione rispetto alla legge delega 28 novembre 2005, n. 246. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - per assunta violazione degli artt. 162 e 167 del Codice civile, nonche' degli artt. 1343, 1346 e 1418 del Codice civile. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 28, comma 1°, della legge n. 89 del 193 (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonche' la carenza ed erroneita' della motivazione (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) della sentenza impugnata. 4. Rileva il collegio che, prima di esaminare i richiamati motivi formulati nell'interesse del ricorrente, occorre affrontare, in linea pregiudiziale, due questioni preliminari, l'una attinente all'individuazione del tipo di rito da adottare nel giudizio di cassazione con riferimento ai ricorsi in materia disciplinare notarile e l'altra riguardante l'eccezione di intempestivita' del ricorso avanzata dai controricorrente Ministero della Giustizia sul presupposto che, nella specie, si sarebbe dovuto ritenere applicabile il disposto dell'art. 327, comma 1, c.p.c., cosi' come novellato dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto da un anno a sei mesi il c.d. termine lungo per la proposizione delle impugnazioni, che, nella specie, non era stato rispettato. 5. Con riferimento alla prima pregiudiziale problematica (che investe direttamente la valutazione sulla legittimita' del rito instaurato in questa sede e la conseguente legittimazione della II Sezione ordinaria ad esaminare i motivi del...

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