N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2011

P.Q.M.

a) dichiara rilevanti per la decisione del giudizio di ottemperanza proposto con il ricorso n. 465/2011 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.1, comma 51, della Legge 13 dicembre 2010, n. 222, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 41, 111, comma 2, della Costituzione;

b) sospende il giudizio in corso;

c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011.

Il Presidente: Onorato L'estensore: Grasso

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 498 del 2011, proposto da:

Amabile Milton, Maria Fimiani, Germano Guzzi, Laura Marchiano, Antonio Allegretti, Anna Maria Bruno, Antonio Foca', Licia Gammarano, Vincenzo Lombardi, Rosa Elisa Pugliese, Gerarda Roberto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Felice, con domicilio eletto presso in Salerno, alla via Fiera Vecchia, 3;

Contro Asl 111 - Salerno 1, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Di Filippi, con domicilio eletto in Salerno, alla via Nizza, n. 146;

Per ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi resi dal Presidente del Tribunale di Salerno nn. 7424/10, 7425/10, 7431/10, 7427/10, 7428/10, 7429/10, 7430/10, 7423/10, 7422/10, 7421/10, 8242/10, 8241/10, 8246/10, 8240/10, 8239/10, 8253/10, 8254/10, 825/10, 8249/10, 8250/10, 8251/10;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 111 - Salerno 1;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Con ricorso, notificato il 18 marzo 2011 e depositato il 25 marzo successivo, i ricorrenti, nella qualita' di titolari delle rispettive farmacie, hanno chiesto l'ottemperanza ai provvedimenti monitori, come sopra in epigrafe indicati, emessi nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Salerno.

    I decreti ingiuntivi per i quali si chiede l'ottemperanza sono passati in giudicato per mancata opposizione dell'azienda resistente, come da certificati della cancelleria del Tribunale di Salerno, depositati agli atti di causa unitamente al ricorso.

    Alla luce del principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di un'ordinaria sentenza di condanna, autorita' ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso formalizzato, ai sensi degli arti. 647 e segg. cod. proc. civ. (Cass. Civ., sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085); a fronte del protrarsi dell'inadempimento della pubblica amministrazione, il creditore che intende esercitare il suo diritto, puo' adire il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. D. lgs. 104 del 2010, per conseguire la stessa tutela accordata ai creditori muniti di sentenza di condanna del giudice ordinario passata in giudicato (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 febbraio 2006, n. 7743; Cons.

    Giust. Amm. Reg. sic. 14 aprile 2003, n. 156; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031).

    L'azienda ospedaliera, alla data della proposizione del ricorso, non ha ancora adempiuto, sebbene sia anche decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996 (convertito nella L. n. 30/1997, modificato dall'art. 147 L. n. 388 del 23 dicembre 2000, e successivamente dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla L.

    n. 326 del 24 novembre 2003), per completare le procedure ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro.

  2. Occorre tuttavia considerare che, prima della proposizione del presente ricorso, e' intervenuto l'art. 1, comma 51, L. n. 220 del 12 dicembre 2010 - contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria e di stabilita' per il 2011) - il quale cosi' recita: 'Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'art. 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziane trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime ....non producono effetti fino al 31 dicembre 2011.....'.

    Va incidentalmente osservato che, successivamente alla fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso e nelle more della redazione della presente ordinanza, il legislatore, con l'art.

    17, comma 4, lettera e), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 - ha modificato il richiamato art. 1, comma 51, prorogando al 31 dicembre 2012, l'originario termine fissato al 31 dicembre 2011.

    Trattasi a ben vedere di una disposizione 'a generalita'...

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