N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2010

IL TRIBUNALE I Pubblici Ministeri, letti gli atti del procedimento a carico di ..., imputat.. in ordine al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n.

286/1998, commesso/accertato in ... in data ..., osservano Premessa in fatto In data ..., il/la cittadin.. extracomunitari.. ... veniva deferit.. all'A.G. per aver commesso il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, per essersi introdott../..intrattenut..

illegalmente nel territorio nazionale in violazione della normativa in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri.

In data ..., il/la predett.. cittadin.. extracomunitari.. veniva presentat.. davanti al Giudice di pace di ... per la celebrazione del giudizio.

Con la presente memoria si intendono evidenziare diversi profili di illegittimita' costituzionale della norma prima citata - nella quale viene sanzionato il reato di 'ingresso e soggiorno, illegale nello Stato' -, da ritenersi rilevanti nel caso di specie per i motivi che di seguito si preciseranno.

Breve analisi del testo dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998.

La legge n. 94/2009 ha introdotto nel cono del d.lgs. n. 286/1998 l'art. 10-bis, che prevede il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nello Stato', stabilendo, al comma 1, che:

'Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro'.

La norma richiamata prevede, dunque, una fattispecie di reato di tipo contravvenzionale, descrivendo due condotte alternative (ingresso o trattenimento nel territorio italiano) commesse in violazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo n. 286/1998 ovvero nell'art. 1 della legge n. 68/2008, che disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri 'per visite, affari, turismo e studio'.

Considerato che l'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che lo stesso decreto si applica solo ai cittadini extracomunitari e agli apolidi, il reato di cui all'art. 10-bis puo' essere commesso solo da parte di queste due categorie di persone (con esclusione, dunque, dei cittadini comunitari, che pure sarebbero ricompresi nel concetto piu' ampio di 'stranieri').

Si tratta, pertanto, di un reato proprio, riferibile ad una precisa categoria di soggetti attivi.

Le due alternative condotte incriminate dall'art. 10-bis, inoltre, fanno capo a due distinte categorie di reato: l'ingresso e', infatti, reato istantaneo, che si consuma con l'introduzione dello straniero nel territorio nazionale; il trattenimento invece, reato permanente.

Il comma 2 dell'art. 10-bis cit. prevede un'eccezione che limita l'ambito di applicabilita' della norma, stabilendo che: 'Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento sensi dell'art. 10, comma 1'.

A sua volta, l'art. 10-bis, comma del d.lgs. n. 286/1998 prevede che: 'La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato'.

Dunque, la norma di cui all'art. 10-bis, comma 1 del T.U.

Immigrazione non si applica a coloro che siano stati respinti presso i valichi dalla polizia di frontiera per assenza dei requisiti di ammissione al territorio nazionale.

Il fatto di non essere destinatari di un decreto di respingimento (emesso dalla polizia di frontiera) deve ritenersi, come e' stato notato dalla dottrina che ha analizzato in prima battuta le novita' introdotte dalla legge n. 94/2009, un elemento negativo del fatto, che incide sulla individuazione e descrizione del fatto tipico sanzionato dalla norma citata. Escludendo, infatti, l'applicabilita' della norma incriminatrice ai destinatari del provvedimento di respingimento della polizia di frontiera, nega la configurabilita' stessa del reato nell'ipotesi in cui la condotta di cui al comma 1 sia posta in essere da tale categoria di soggetti. Il comma 2, dunque, non introduce una condizione di punibilita' (elemento che incide sulla sanzionabilita' della condotta e che si pone all'esterno del fatto tipico), ma restringe la portata della norma escludendo la stessa sussistenza della condotta di rilevanza penale.

I commi 4, 5 e 6 dell'art. 10-bis regolamentano i rapporti tra procedimento penale e procedura amministrativa di respingimento e di protezione internazionale, sancendo che:

'4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'art. 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.

  1. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale.

  2. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

    251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere'.

    Secondo tali disposizioni, il giudice procedente deve, dunque, emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi:

    in cui acquisisca notizia dell'espulsione o del respingimento;

    in cui acquisisca notizia dell'accoglimento, a favore dello straniero, della domanda di protezione internazionale (la mera presentazione della domanda di asilo determina la sospensione del procedimento penale).

    Profili di illegittimita' costituzionale.

  3. - Violazione del principio di offensivita' (artt. 25, 27 e 13

    Cost.).

    E' ormai riconosciuto, quale fondamentale principio immanente al sistema della legislazione penale, il c.d. principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria), cui viene riconosciuta valenza costituzionale, quale corollario del principio di legalita', ancorche' non sia espressamente contemplato da una precisa disposizione della Carta Fondamentale.

    Il principio richiamato, infatti, troverebbe il suo fondamento giuridico:

    nell'art. 13 Cost., che implicitamente stabilisce che la compressione della liberta' personale puo' avvenire solo in presenza della lesione ad un bene giuridico di pari rango;

    nell'art. 25, comma 2 Cost., che correla la sanzione penale ad un 'fatto', ossia ad una condotta materiale e non alla mera disobbedienza di precetti;

    nella distinzione tra pene e misure di sicurezza di cui agli artt. 25 e 27 Cost.;

    nella funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 Cost.

    La giurisprudenza della Suprema Corte riconosce...

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