N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n. 1226/2009, riservata ai sensi dell'art.

186 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre 2010, tra le parti: Loparco Michele, in proprio ed in qualita' di socio della societa' semplice Azienda Agrituristica Tredicina, elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana, Via 4 Novembre n. 16, presso lo studio dell'avv.

Gabriele Di Noi, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del ricorso, opponente e Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, via Appia n. 51 presso il predetto ufficio, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Ester Maria Tosches, funzionario delegato ai sensi dell'art. 23, comma 4, legge 24 novembre 1981, n. 689, resistente.

Il Giudice, rilevato che con ricorso depositato in data 2 dicembre 2009 gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 68/09 e 68/09-bis emesse per l'importo di euro 1.968,00 ciascuna dalla D.P.L. di Brindisi in data 11 giugno 2009 e notificate in data 12 giugno 2009 per la violazione da parte del Loparco e della societa' obbligata solidale degli artt.

9-bis, comma 2, legge n. 608/1996; 4-bis, comma 2, d.lgs. n.

181/2000; 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000; 1, legge n. 4/1953. A supporto dell'opposizione hanno dedotto l'insufficienza delle prove addotte a sostegno della propria responsabilita' da parte dell'Amministrazione, fondandosi le stesse unicamente sulle dichiarazioni delle due pretese dipendenti la cui assunzione non sarebbe avvenuta nel rispetto delle citate normative di settore;

Rilevato ancora che la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi si e' costituita nel giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilita' dell'opposizione poiche' tardiva, in quanto:

anteriormente ad essa e' stato proposto in data 3 luglio 2009 dagli ingiunti lo speciale ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che lo ha respinto con decisione notificata ai ricorrenti in data 6 novembre 2009;

poiche' la summenzionata norma processuale, al comma 3, prevede che la proposizione del ricorso al Comitato sospende, tra gli altri, i termini di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.

689, tale termine nel caso di specie avrebbe cominciato a decorrere il 12 giugno 2009, si sarebbe bloccato il 3 luglio 2009 ed avrebbe ripreso il suo corso per la parte residua (9 giorni) a partire dal 6 novembre 2009, con la conseguenza che la presente opposizione giurisdizionale avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il 15 novembre 2009, mentre invece il ricorso e' stato depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 2 dicembre 2009;

Atteso che la difesa degli opponenti nelle note autorizzate depositate il 28 settembre 2010 ha replicato a tale eccezione sostenendo che, laddove si volesse accedere all'interpretazione fornita dall'amministrazione resistente...

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