n. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013 -

TRIBUNALE DI LECCE in composizione Monocratica Sezione II Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in camera di consiglio, Letta l'istanza depositata in data 13 maggio 2013 dall'avv. Alessandra Luceri, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lei spettanti, ex art. 117 d.P.R. 115/2002, in qualita' di difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. quale sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Enrico Cimmino, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 19 giugno 2012;

Letti gli atti prodotti dal difensore istante;

Premesso A seguito della presentazione di un'istanza di liquidazione erariale avanzata ex artt.116-117 d.P.R. n. 115/2002 da difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del titolare della difesa assente, questo stesso Giudice, con ordinanza in data 30 luglio 2012, aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, relativa agli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui detti articoli - secondo consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' (1) (implicitamente invocato dal difensore istante ed alimentato anche dalle ordinanze n.8/2005 e n.176/2006 di Codesta Corte) - prevedono che anche il mero sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti artt. 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. Nella suddetta ordinanza, il rimettente aveva rimarcato la profonda differenza ontologica e giuridica ravvisabile tra difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e sostituto designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., cosi dubitando della ragionevolezza e, quindi, della legittimita' costituzionale ex art.3 Cost., di una loro equiparazione ai fini della liquidazione del compenso da parte dello Stato. Con ordinanza n. 191/2013, la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata la sollevata questione, osservando che l'equiparazione o la differenziazione tra le procedure di remunerazione dei vari tipi di difensore «attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalita' di scelte normative riservate al legislatore e non puo' avere, conte tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimita' costituzionale», non mancando peraltro di richiamare i propri precedenti arresti secondo cui, anzi, sarebbe proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni (postulante l'equiparazione tra la remunerazione del difensore d'ufficio ex art.97 comma 1-2-3 c.p.p. e quella del sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p.) a sottrarle al sospetto di' illegittimita' costituzionale per violazione, tra gli altri, dell'art.36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Ritenuto Con la presente ordinanza, questo Giudice intende sollevare una nuova e differente questione di legittimita' costituzionale relativa alla predetta interpretazione estensiva degli artt. 116 e 117 D.P.R. n.115/2002, nella parte in cui ricomprendono come legittimato alla liquidazione erariale del...

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