n. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2013 -
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO Riunita con l'intervento dei signori: Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore;
Spezzano Enzo, giudice;
Pasto' Emo, giudice;
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 570/13 depositato il 12 settembre 2013, avverso diniego rimborso Irpef - Aliquote 2011, contro: Ag. entrate Dir. provin. Uff. controlli Campobasso, proposto dal ricorrente: Candela Anna, corso Bucci F, 76 - 86100 Campobasso. Ordinanza Prima di esaminare i fatti e le questioni di diritto che si pongono nel presente procedimento si ritiene opportuno fare una breve premessa in considerazione della particolarita' della materia oggetto del giudizio, ovvero il trattamento tributario sui compensi arretrati dei giudici tributari, materia che, come e' evidente, tocca gli interessi anche dei componenti di questo Collegio giudicante (che hanno, o comunque potrebbero avere, anche essi contenzioso col MEF in relazione all'applicabilita' dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011), si' che in ciascuno dei detti componenti si e' posto il dubbio sulla ricorrenza o meno nella specie della ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, comma primo n. 1 seconda ipotesi, c.p.c., disposizione genericamente richiamata, per i componenti delle commissioni tributarie, dall'art. 6, primo comma, D.Lgs. n. 546/92. Dopo attenta riflessione, tuttavia, questo collegio e' pervenuto alla conclusione che sia inapplicabile, nella concreta fattispecie, la predetta ipotesi di astensione obbligatoria, e tanto per i motivi di seguito esposti. Come e' ben noto l'art. 51, comma primo n. 1, c.p.c. dispone che il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto». Orbene, escluso che nella specie sia ravvisabile l'interesse nella causa nel senso di interesse diretto ovvero che potrebbe giustificare la partecipazione del giudice al processo mediante un intervento con evidente violazione del principio di imparzialita' del giudice (nemo judex in causa propria) resta da esaminare se possa ravvisarsi la sussistenza della seconda ipotesi, ovvero quella della sussistenza dell'interesse del giudice in altra causa vertente su identica questione di diritto. La ratio della predetta seconda ipotesi e' evidentemente quella di evitare che sulla causa si pronunci un giudice che, avendo gia' maturato una sua opinione sulla decisione, possa giudicare nel senso di precostituire un precedente giudiziario a se stesso favorevole, con evidente compromissione dei fondamentali principi della imparzialita' ed autonomia della magistratura, nonche' lesione della credibilita' della funzione giurisdizionale. La predetta seconda causa di incompatibilita', qualificata come incompatibilita' di diritto in contrapposizione alla incompatibilita' di fatto di cui alla prima ipotesi del cit. art. 51 n. 1 c.p.c., e' stata ritenuta non applicabile al processo tributario, e detta interpretazione e' da ritenere possibile e condivisibile poiche' l'art. 6 D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede che «l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili». E' stato infatti ritenuto che il giudice tributario e' pur sempre un contribuente onde puo' di sovente verificarsi che egli abbia con l'Amministrazione finanziaria rapporti che implichino questioni di diritto identiche a quelle che viene chiamato a decidere. Del resto la giurisprudenza di legittimita' (v. S.U. 12345/2001 e Cass. 12525/2003) e' costante nel ritenere che la disciplina dell'astensione e' concepita in relazione a fatti, situazioni e interessi inerenti a singoli magistrati e non gia' ad intere categorie di giudici o ai giudici componenti dell'intero collegio. Inoltre non possono sfuggire le gravi disfunzioni e i disservizi che si verificherebbero ritenendo applicabile la c.d. incompatibilita' di diritto ai giudici tributari, anche con riferimento alla competenza territoriale delle commissioni tributarie che e' pur sempre inderogabile. Sulla base di tali premesse il collegio ha ritenuto di escludere la sussistenza della predetta causa di astensione. Passando quindi all'esame del ricorso si osserva quanto segue. La ricorrente, dott.ssa Candela Anna, premesso: 1) che, per l'espletamento dell'attivita' di giudice tributario in questa Commissione tributaria provinciale, nel dicembre dell'anno 2012 ha percepito compensi arretrati di competenza dell'anno 2011 (importo lordo €
5.932,75, ritenute €
1.981,05, importo netto e 3.951,70) assoggettati dal Ministero dell'economia e delle finanze a tassazione ordinaria (aliquota massima) in base all'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (convertito con modif. in legge n. 111/2011), invece che a tassazione separata (aliquota media), come in precedenza previsto dall'art. 17, comma 1 lett. b), per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi tra i quali sono espressamente ricompresi i compensi dovuti ai giudici tributari;
2) che l'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, che disciplina unicamente il trattamento tributario per i compensi arretrati erogati ai giudici tributari nell'anno successivo...
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