N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2010

IL TRIBUNALE All'udienza del 22 novembre 2010, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n.

87, nella causa iscritta al n. 3588 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2008, tra Publiday S.a.s. di Iacovo Agostino & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Burza, n. 41, presso lo Studio dell'avv. Raimondo Garcea, ma rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nocito, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, attrice-opposta;

Contro:

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al viale de Filippis, n. 280, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Boccucci, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico rogato in data 16 maggio 2005 dal notaio Rocco Guglielmo (Rep. 122.525) e decreto del Dirigente dell'Avvocatura n. 1621 del 29 settembre 2008, convenuta-opponente.

Nonche' Vartolo Alfonso, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Purificato, n. 14, presso lo Studio degli avv.ti Raffaele Silipo e Ida Maria Bonapace, che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura a margine della comparsa di costituzione, terzo chiamato.

Fatto e diritto La decisione della controversia indicata in epigrafe comporta l'applicazione dell'art. 46 della legge regionale della Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8, recante 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione Calabria', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 1° febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6.

La norma di cui si dubita cosi' dispone: 'Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa'.

Dalla norma risulta, di contro, che non hanno effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano accettate, prima della liquidazione della correlata spesa, dal dirigente della struttura regionale competente.

Dubita questo giudicante che l'art. 46 citato si ponga in contrasto con l'art. 117, comma II, lett. l) Cost., in base al quale 'lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) 1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

giustizia amministrativa', venendo a porre norme inerenti all'ordinamento civile, la cui disciplina e' riservata allo Stato in via esclusiva.

Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.

87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua non manifesta infondatezza.

Sulla rilevanza della questione:

Con atto pubblico del 24 luglio 2007, Mercatante Francesco Giuseppe cedeva alla Publiday S.a.s. di Iacovo Agostino & C., il credito di €_69.211,92 vantato nei confronti della Regione Calabria in ragione di lavori di somma urgenza eseguiti per conto di tale amministrazione, ed in relazione ai quali era stato emesso certificato di regolare esecuzione.

L'atto di cessione veniva notificato all'amministrazione regionale, Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, in data 8 agosto 2007.

In difetto di pagamento, la societa' cessionaria richiedeva a questo Tribunale la pronuncia di decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 10 luglio 2008 ed inscritto al n. 743.

La Regione Calabria proponeva opposizione eccependo, in via preliminare rispetto alla nullita' dei rapporti contrattuali sottostanti al credito ceduto ed all'inesistenza del credito vantato - pure dedotti -, l'inefficacia della cessione di credito, non accettata dall'amministrazione regionale.

Si costituiva la societa' creditrice opposta, perorando l'azione proposta col ricorso monitorio. Domandava altresi' di essere autorizzata a chiamare in causa Vartolo Antonio, responsabile dei vari procedimenti amministrativi in ragione dei quali era sorto il credito poi cedutole, nei cui confronti venivano precisate le seguenti conclusioni: 'in via subordinata (al rigetto dell'azione proposta verso la Regione Calabria), accertare e dichiarare la validita' del rapporto contrattuale tra la Ditta Mercadante e il Responsabile del Procedimento Geometra Alfonso Vartolo, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento integrale del debito nascente dalle fatture di cui agli ordinativi per cui e' causa'.

La chiamata in causa veniva autorizzata, ed il terzo si costituiva in giudizio, rassegnando le proprie difese, tra le quali anche lui faceva valere l'inefficacia della cessione di credito.

Autorizzato lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., all'udienza dell'8 luglio 2010 il giudicante sollecitava il contradditorio tra le parti sulla possibile esistenza di dubbi di costituzionalita' della norma oggetto della presente ordinanza (e di altra, su cui e' gia' stata in altro giudizio sollevata la relativa questione, ma che - re melius perpensa - non appare, allo stato, rilevante nel presente giudizio), autorizzando lo scambio di memorie difensive sul punto.

Alla luce delle osservazioni delle parti, questo giudicante ritiene rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 117, comma II, lett. l) Cost., dell'art. 46 della legge regionale della Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8, di cui occorre fare applicazione al fine di risolvere la questione preliminare di merito relativa all'efficacia nei confronti dell'amministrazione pubblica regionale della cessione dei crediti verso la Regione Calabria intervenuta tra Mercatante Francesco Giuseppe e Publiday S.a.s. di Iacovo Agostino & C.

In limine litis, deve osservarsi che, per quanto la presente causa di opposizione sia stata iscritta a ruolo al settimo giorno dalla notificazione del relativo atto, questo giudicante ritiene che essa non sia improcedibile (secondo quanto invece ritenuto in un obiter dictum da Cass. Civ., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19246), nel qual caso si porrebbe nell'oblio dell'irrilevanza la questione che quivi si solleva. Infatti, la posizione della Suprema Corte - non vincolante - non appare condivisibile (in tal senso, nella giurisprudenza di questa Autorita' giudiziaria, cfr.: Trib.

Catanzaro, Sez. II Civ., ord. 4 novembre 2010, pubblicata in http://www.ordineavvocati.catanzaro.it), e comunque tale da non comportare un giudizio di tardivita' della costituzione dalla parte opponente che confidava sul precedente, costante orientamento giurisprudenziale per il quale il termine di iscrizione a ruolo, nell'ipotesi di concessione all'opposto di termini a comparire non inferiori a quelli ordinari, era di dieci giorni (sull'ovverruling della giurisprudenza di legittimita' e sulla non imputabilita' degli errori di diritto commessi sulla base dell'orientamento smentito cfr.

Cass. Civ., Sez. II, 17 giugno 2010 n. 14627).

Cio' premesso, al fine di verificare come la norma sulla quale si addensano i dubbi di legittimita' costituzionale incida sulla risoluzione della questione di merito enunciata, e' opportuno ricostruire, seppure brevemente, la disciplina in materia di opponibilita' della cessione dei crediti, con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica.

La regula iuris di carattere generale e' contenuta nel codice civile, il cui art. 1260 stabilisce che il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Secondo il successivo art. 1264 c.c. (non dissimile nella sostanza dall'art. 1529 del codice civile del 1865), la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o, in alternativa, quando gli sia stata notificata, fermo restando che il debitore che paga al cedente prima della notificazione o dell'accettazione non e' liberato dal debito, se si dia dimostrazione che era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Al momento dell'emanazione del codice civile, era pero' presente nell'ordinamento una specifica disciplina in ordine alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Gia' l'art. 9, allegato E, legge 20 marzo 1865, n. 2248 stabiliva, in materia di contratti pubblici, che 'sul prezzo dei contratti in corso non potra' aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata'.

L'art. 339, allegato F, legge 20 marzo 1865 n. 2248 - oggi espressamente abrogato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 -, dal canto suo, dopo aver posto il divieto sia della cessione del contratto di appalto sia del subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione, soggiungeva: 'E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute'.

Una piu' generale disciplina quanto alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche era ed e' tuttora...

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