N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2011

P.Q.M.

Ordina che a cura della cancelleria la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa e per esse ai difensori che le rappresentano al Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la sede della Presidenza del Consiglio in Roma Ordina che la presente Ordinanza sia comunicata dal cancelliere Al Presidente del Senato della Repubblica Al Presidente della Camera dei Deputati Dispone che, dopo i suddetti adempimenti, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale .

Sospende il giudizio in corso Acireale 7 novembre 2011

Il Giudice: dr. Pietro Sturiale

TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE Sciogliendo la riserva nella causa civile n. 1482/07 r.g.

promossa da Attanasio Alessandro difeso dall'avv.to Cordaro Iolanda del foro di Bronte (CT) contro Credito Siciliano S.P.A., difesa dall'avv.to Franco Merlino del foro di Acireale (CT) Osserva quanto segue.

Il sottoscritto, giudice istruttore della causa, in data 19 febbraio 2011 ha proposto al Presidente del Tribunale di Catania contemporaneamente 1) Dichiarazione di astensione, motivata dalla esistenza di rapporti di credito e di debito con il Credito Siciliano spa, col quale intratteneva rapporti di credito e debito in relazione a conto corrente nonche' a rapporti di investimento finanziario, in osservanza dell'obbligo sancito dall'art. 51 n. 3 cpc .

Questo stabilisce il detto obbligo sul solo presupposto della 'esistenza' di' 'rapporti di credito o debito con una delle parti' senza riferimento al titolo e all'entita' del credito o del debito E senza prevedere in questo caso l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio giudiziario, che avrebbe concesso a questo la possibilita' di effettuare un sindacato discrezionale sulla dichiarazione Non per niente le legge (art. 78 disp. att. cpc) parla a proposito della astensione obbligatoria di 'dichiarazione' di astensione, mentre l''istanza' di astensione riguarda i casi di astensione facoltativa per 'gravi ragioni di convenienza', per i quali e' prevista l'autorizzazione del Capo ufficio 2) Istanza di astensione, motivata da 'gravi ragioni di convenienza' (art 51 ultimo comma cpc) in quanto i figli del sottoscritto erano soci azionisti del Credito Siciliano spa e pertanto i loro interessi coincidevano con quelli della banca parte in causa.

Orbene, e' accaduto che il Presidente vicario del Tribunale con provvedimento del 29 aprile 2011 ha rigettato la dichiarazione di astensione obbligatoria e 1'istanza di astensione facoltativa.

La normativa.

L'art. 51 del c.p.c. prevede due tipi di astensione, quella obbligatoria e quella facoltativa. Regolate in modo diverso.

Per l'astensione obbligatoria:

  1. la norma prevede alcune fattispecie di facilissima individuazione, costituenti un 'numerus clausus' dato che qualsiasi altra fattispecie si puo' fare rientrare nella astensione facoltativa (per 'gravi ragioni di convenienza') prevista dall'art. 51 ultimo comma (costituente norma di chiusura del sistema dell'astensione)

  2. la norma prevede che in caso di astensione obbligatoria il giudice faccia una 'dichiarazione di astensione' per la cui accettazione non e' prevista la autorizzazione da parte del Capo dell'Ufficio (l'istanza di astensione e la conseguente autorizzazione sono invece previste per l'astensione facoltativa per la quale occorre fare delle valutazioni circa l'esistenza delle 'ragioni di convenienza' e circa la 'gravita'' delle stesse).

    La situazione dal sottoscritto segnalata,relativa ai contratti di conto corrente e di investimenti finanziari che lo legavano al Credito Siciliano (da cui si originavano crediti e debiti reciproci) rientrava tra i casi di astensione obbligatoria.

    Per questi il c.p.c. (art. 51 e art. 78 att.) non prevede (ripetesi) alcuna autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, ma solo una presa d'atto con la...

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