N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2011

P. Q. M.

  1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, nei sensi e per le ragioni illustrate nella parte motiva, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 41 e 111, comma secondo, della Costituzione;

  2. per l'effetto, dispone, a cura della Cancelleria, la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

  3. sospende il presente giudizio;

  4. dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

    Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

    Napoli, 18 novembre 2011

    Il giudice: Rossi

    IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta nella controversia iscritta al numero 8623 del R.G.Es. dell'anno 2011 osserva.

  5. Nella procedura espropriativa iscritta al R.G.Es. 14495/2009 di quest'Ufficio, la societa' Centro Odontostomatologico Bamonte s.a.s. (creditore procedente), con atto ex art. 543 c.p.c. notificato in data 14 maggio 2009, sottoponeva a pignoramento le somme dovute alla ASL Napoli 1 Centro (debitore esecutato) dal Banco di Napoli S.p.A. (terzo pignorato e tesoriere dell'ente) fino alla concorrenza dell'importo di euro 24.100,05.

    Dopo alcuni differimenti della trattazione, con ordinanza pronunciata all'udienza del 2 marzo 2011, l'adito G.E., su istanza dell'ente esecutato, ritenuta l'applicabilita' alla fattispecie comma 51, legge 13 dicembre 2010 n. 220, dichiarava la improseguibilita' della procedura esecutiva.

    Spiegando tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso siffatto provvedimento, la societa' procedente assumeva, in primo luogo, l'inoperativita' della menzionata disposizione legislativa, in difetto dell'adozione ad opera della ASL debitrice di un piano di ricognizione dei debiti; in via gradata, poi, sollevava dubbio di legittimita' costituzionale del citato art. 1, comma 51, legge 220/2010 per violazione degli artt. 3, 24, 111, 97 della Costituzione.

  6. Cosi' brevemente riassunta la vicenda processuale in parola, ritiene il Tribunale di dover sottoporre allo scrutinio della Consulta la conformita' dell'art. 1 comma 51, legge 220/2010 ai principi supremi sanciti dagli artt. 3, 24, 41 e 111 della Carta Costituzionale.

    2.1. Per meglio comprendere il senso della questione, appare opportuna una breve descrizione della genesi ed evoluzione storica della norma con la presente ordinanza rimessa al vaglio del giudice delle leggi.

    La disposizione rinviene il suo piu' remoto antecedente nell'art.

    25, comma secondo, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009 n. 1 (in B.U.R.C. n. 5 del 26 gennaio 2009), il quale cosi' recitava:

    'Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero - universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 legge 30 dicembre 2004, n.

    311 (legge finanziaria 2005), limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti'.

    Al fine di consentire il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario degli enti di natura pubblica erogatori di servizi sanitari versanti in stato di dissesto e di garantire l'effettiva attuazione del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del sistema sanitario regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 460 del 20 marzo 2007, il legislatore campano introduceva un temporaneo divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari.

    Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010 n. 123, dichiarava l'illegittimita' della norma regionale in quanto violativa della competenza statale in materia di ordinamento civile come sancita dall'art. 117, comma secondo, lett. 1) della Costituzione: in particolare, argomentava la Consulta, 'la disposizione censurata [...] introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale riguardante la materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile'.

    2.2. Nelle more dell'incidente di costituzionalita', tuttavia, il legislatore statale trasfondeva il precetto della legge regionale campana in normativa applicabile all'intero territorio nazionale.

    E' quanto si verificava con l'introduzione dell'art. 2, comma 89, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, nel quale alla temporanea inibitoria al promovimento e alla prosecuzione delle azioni esecutive in danno di aziende sanitarie e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ('Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime') si accompagnava la liberazione, con efficacia retroattiva, dei beni-crediti staggiti dai vincoli apposti con pignoramenti gia' eventualmente eseguiti e la dispensa dei terzi pignorati dagli obblighi di custodia tipicamente operanti nelle procedure espropriative presso terzi ('i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli enti'), con il risultato di determinare la radicale inefficacia ex post dei pignoramento e il recupero da parte degli enti debitori della giuridica disponibilita' delle somme pignorate.

    Il periodo di operativita' della disposizione, fissato nella originaria formulazione in dodici mesi, veniva, con successiva novella, ridotto a due mesi (art. 1, comma 23-vicies d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 come modificato dalla legge di conversione del 26 febbraio 2010 n. 25): in conseguenza, dal 1° marzo 2010 alcuna limitazione sussisteva piu' alla possibilita' di far valere in via coattiva le pretese creditorie vantate nei confronti degli enti sanitari.

    2.3. Dopo appena qualche mese, pero', la preclusione alle azioni esecutive veniva nuovamente reintrodotta, con la espressa previsione di un piano di ricognizione dei debiti, da adottarsi a cura dei Commissari ad acta delle regioni in difficolta': l'art. 11, comma secondo, d.l. 25 maggio 2010 n. 78 - convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 - stabiliva infatti che 'Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime'.

    Il divieto di iniziare o proseguire procedure espropriative e' stato poi ulteriormente ribadito - ed ancora con la previsione del cd. svincolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT