N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2011

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando;

visti gli artt. 134 Cost.; 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, comma 6 della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione;

visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm., dispone la sospensione del presente giudizio;

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Marche, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Cosi deciso in Ancona nelle camere di consiglio del giorno 7 luglio e 16 settembre 2011.

Il Presidente: Passanisi L'estensore: Ruiu

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 291 del 2011, proposto da: Oviesse Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Guarino, Elisabetta Pistis,

Domenico D'Alessio, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

Contro Comune di Porto San Giorgio, non costituito;

Nei confronti di:

Confcommercio Porto San Giorgio, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cesare Pascali, Michenti Cherubini, con domicilio eletto presso Avv. Barbara Andrenacci in Ancona, via Cardeto, 3/B;

Confcommercio Ancona, Confcommercio Fermo, Comune di Fermo,

Again Abbigliamento, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituiti;

e con l'intervento di ad opponendum:

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

Per l'annullamento dell'ordinanza n. 325 del 27 dicembre 2010 del Comune di Porto San Giorgio nella parte in cui limita la facolta' di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali; di ogni altro atto ad esso connesso, presuposto o comunque conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Confcommercio Porto San Giorgio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott.

Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Espone la ricorrente che l'ordinanza impugnata stabilisce il calendario delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per l'anno 2011.

Consente di effettuare l'apertura domenicale e festiva per ventisei giornate. Altre due giornate sono previsto con l'approvazione regionale prevista dall'art. 155, comma 8-bis, l.r.

Marche n. 27/09.

L'impugnata ordinanza e' stata emanata in attuazione delle citate disposizioni della l.r. n. 27/09.

Queste prevedono che il numero massimo di giornate domenicali e festive nelle quali puo' essere consentita l'apertura degli esercizi commerciali nel corso dell'anno e' di ventitre, elevabili a ventisei (art. 55, comma 5, l.r. n. 27/09).

L'autorizzazione all'apertura domenicale e festiva e' demandata ai Comuni. E' assoggettata ad un doppio livello di concertazione.

Occorre quindi il concerto delle associazioni di categoria del settore del commercio e delle organizzazioni sindacali per determinare il numero delle aperture domenicali e festive entro la soglia delle ventitre giornate (art. 55, comma 5 l.r. n. 27/09).

Necessita un ulteriore specifico accordo delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori a livello regionale per elevare il numero di giornate di apertura domenicale e festiva a ventisei.

Possono essere inoltre concesse, per autorizzazione regionale, ulteriori giornate di apertura, in occasione di particolari eventi (art. 55, comma 8-bis l.r. n. 27/09).

Anche questa ulteriore concessione e' assoggettata a concertazione.

Le disposizioni dell'art. 55 l.r. n. 27/09, in materia di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali sono accompagnate da un apparato sanzionatorio, affidato alla Regione, che contiene il potere di adottare sanzioni pecuniarie e sostituirsi ai comuni.

Le disposizioni di cui si e' detto sono state introdotte ad opera della l.r. n. 15 del 15 novembre 2010. Prima di tale data, afferma la ricorrente, per effetto della disciplina di cui all'art. 3, l.r. n.

31/09, i comuni ad economia turistica potevano concedere ulteriori deroghe, senza un limite predefinito, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Sono...

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