N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2011

IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.

1131/10 R.G. promossa da Scavone Giuliano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lorenzo, giusta mandato in calce all'atto di citazione; ATTORE;

Contro Banca Popolare del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, alla via Napoli, 60, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA.

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l'8 aprile 2010 il sig. Scavone Giuliano Antonio conveniva in giudizio la Banca Popolare del Mezzogiorno chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n. 7000601, acceso in data 1° ottobre 1997 ed estinto in data 19 agosto 2005; in particolare, chiedeva che i conteggi fossero riformulati tenendo conto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la nullita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c.m.s., affinche' la banca fosse condannata alla restituzione dell'indebito versato.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attore, concludendo per il rigetto integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l'eccezione di prescrizione estintiva.

Nel corso del giudizio, precisate le domande ed avanzate le richieste istruttorie nei termini concessi questo Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2010, riteneva doversi procedere al ricalcolo del saldo.

Veniva depositato elaborato peritale contenente il ricalcolo effettuato dal consulente, alla stregua dei criteri di cui all'ordinanza ammissiva della C.T.U.

Ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 10 ottobre 2011 per la discussione, concedendo termine alle parti fino a detta udienza per il deposito delle presenti note conclusive.

Motivazione Questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L.

29 dicembre 2010, n. 225).

Il testo cosi' recita: 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge'.

  1. Rilevanza della questione nel caso di specie.

    In primis, sotto il profilo della rilevanza della norma de qua, ai fini del thema decidendum, non vi e' dubbio che la natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all'eccezione prescrizione, sollevata da parte convenuta, ne impongano l'applicazione nel caso concreto.

    Pertanto questo Giudice, dovendosi pronunciare su tale eccezione, non puo' prescindere dall'esame della norma stessa.

  2. Non manifesta infondatezza della questione.

    L'art. 2-quinquies, comma 9, della legge n. 10 del 2011, secondo il Giudice remittente, e' affetto da molteplici profili di incostituzionalita'.

    Invero, da un lato, difettano le condizioni necessarie per l'esercizio del potere di legislazione, con funzione interpretativa e, quindi, con efficacia ex tunc; dall'altro, la norma impugnata e' idonea a compromettere i principi cardine del nostro sistema di diritto.

    In particolar modo risultano violati i principi di ragionevolezza, di effettivita' del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art.

    24, primo comma, Cost.), d'integrita' delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria (art. 102 Cost.).

    Cio' premesso, al vaglio della Corte costituzionale vanno rimessi i seguenti motivi di incostituzionalita' della legge de qua:

    1. Violazione dei limiti, individuati dalla Corte costituzionale, all'ammissibilita' di una legge d'interpretazione.

    Deve premettersi una breve ricostruzione dei limiti, esplicitati dalla Corte costituzionale, all'esercizio del potere legislativo, allorquando la norma assuma natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva.

    Come noto, il legislatore puo' adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche 'quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore' (sentenza n. 525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n.

    274 del 2006, n. 234 del 2007, n. 170 del 2008, n. 24 del 2009).

    Orbene, tale condizione non appare rispettata nel caso di specie.

    1.1. Inesistenza di una norma (specifica) da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi (e conseguente irragionevolezza della norma de qua).

    L'art. 2935 c.c. prevede una regola di carattere generale, ovvero quella secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare e' posto nelle condizioni di poterlo esercitare.

    Come noto, ai fini dell'applicazione della suddetta norma rileva la sola possibilita' giuridica di esercitare un diritto - secondo le regole previste, per le varie ipotesi tipiche, dall'ordinamento - e non anche una possibilita' di mero fatto.

    La previsione de qua, che e' inidonea a esaurire la disciplina dei singoli diritti soggettivi e della loro (eventuale) estinzione per prescrizione, necessita dell'etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, cosi' come dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d'indebito.

    Nel caso di specie, le norme etero - integratrici devono essere individuate nella disciplina:

  3. delle operazioni bancarie. Tali devono considerarsi, in virtu' dell'univoco disposto dell'art. 1852 c.c. l'apertura di credito, il deposito bancario, definiti implicitamente come tali dall'art. 1852 c.c. cosi' come ogni altra relazione tra banca e cliente che sia ascrivibile agli schemi delineati dal Codice Civile o affermatisi in sede...

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