N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello depositato/pervenuto in data 18 ottobre 2010 dal Pubblico Ministero di Brescia avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia composizione collegiale - 14 ottobre 2010 di rigetto dell'istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p. nei confronti degli imputati Agui' Alessandro, Agui' Giuseppe, Araco Rocco, Beffassi Abderrahim, Biviera Rosario, De Moro Raffaele, Mammoliti Domenico, Pasotti Claudio, Romeo Giuseppe, Romeo Mario Giuseppe, Sacco Umberto, Strangio Roberto, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 7 aprile 2011 (depositata il 7 luglio 2011) di annullamento dell'ordinanza pronunciata da questo Tribunale in data 9-11 novembre 2010.

Premesso che gli atti sono pervenuti a questo Ufficio in data 19 ottobre 2011 sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerate dell'8 novembre 2011

Osserva Con ordinanza 13 gennaio 2009 il G.I.P. del Tribunale di Brescia applicava agli odierni imputati-appellati la misura cautelare della custodia in carcere per fatti di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina.

Con ordinanza 10 febbraio 2009 questo Tribunale, adito ex art.

309 c.p.p. da tutti gli odierni appellati ad eccezione di Mammoliti Domenico e Romeo Mario Giuseppe, confermava integralmente il provvedimento del G.I.P. sia sotto il profilo della gravita' indiziaria che delle esigenze cautelari e stimava unica misura idonea al soddisfacimento delle predette esigenze quella carceraria.

Con successive ordinanze del 16 settembre 2009 e 6 luglio 2010 la misura carceraria era sostituita da questo Tribunale - adito ex art.

310 c.p.p. - con la misura domiciliare nei confronti degli imputati Pasotti e Sacco.

Con decreto 16 novembre 2009 il G.I.P. del Tribunale di Brescia disponeva il rinvio a giudizio dei menzionati imputati per plurimi fatti di detenzione a fini di spaccio di cocaina. In particolare, agli imputati Agui' Giuseppe, De Moro Raffaele e Biviera Rosario era contestata per alcune fattispecie l'aggravante ex art. 80 comma 2 legge stup. (rispettivamente, ai capi 7, 8, 9).

Il dibattimento era fissato per il giorno 27 aprile 2010, con prosecuzione - secondo il calendario fissato dal Presidente del Collegio in tale ultima udienza - nei giorni: 30 settembre, 5, 11, 14 e 18 ottobre 2010 (l'udienza del 18 ottobre non e' stata poi celebrata per le ragioni di cui subito in appresso).

Ammesse le prove orali e documentali, secondo l'ordinanza dibattimentale del 27 aprile 2010, nonche' disposta perizia tecnica per la trascrizione delle conversazioni telefoniche e tra presenti di cui all'elenco rimesso dal Pubblico Ministero, l'istruttoria dibattimentale si articolava nelle ulteriori udienze sopra indicate;

all'udienza del 14 ottobre 2010, esaurita l'istruttoria orale (ivi compresi i testi indotti dalla difesa), il Presidente informava le parti del deposito della perizia di trascrizione delle intercettazioni ambientali per il giorno 15 novembre 2010 (risultava, invece, gia' depositato l'elaborato peritale relativo alle intercettazioni telefoniche come da documentazione prodotta in questa sede incidentale), prospettando l'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare.

Il Pubblico Ministero chiedeva, quindi, in principalita' la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p., e in subordine l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in orario notturno.

Con ordinanza resa contestualmente il Tribunale, sentite le difese, esclusa la rilevanza della questione per gli imputati Agui' Giuseppe, De Moro e Biviera in quanto nei loro confronti la scadenza dei termini di custodia era fissata al 16 maggio 2011 essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 legge stup., respingeva l'istanza nei confronti degli altri imputati - tutti oggi appellati - rilevando l'inapplicabilita' al caso di specie del disposto dell'art. 304, comma 2 c.p.p. siccome la contestazione mossa non rientrava nel novero dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. per i quali era ammessa la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p.; il Tribunale, stante il valore assorbente di tale ultima affermazione, non valutava il profilo della complessita' del dibattimento, e disponeva la scarcerazione al 16 novembre 2010 degli imputati detenuti raggiunti dalla contestazione di' cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 (e senza la contestazione della menzionata aggravante ex art. 80).

Riservava al prosieguo la valutazione della domanda subordinata di applicazione di misura non detentiva (con provvedimento del 16 novembre 2010 il Tribunale applicava appunto agli imputati Agui' Alessandro, Araco Rocco, Beffassi Abderrahim, Mammoliti Domenico,

Pasotti Claudio, Romeo Giuseppe, Romeo Mario Giuseppe, Sacco Umberto,

Strangio Roberto ai sensi dell'art. 307 c.p.p. la misura cautelare dell'obbligo di dimora con annessi obblighi ovvero la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. - v. produzioni odierne).

All'esito, il dibattimento era aggiornato, per gli adempimenti istruttori ex art. 507 c.p.p. e per la discussione, alle udienze del 20, 24 e 27 gennaio 2011.

Avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2010 proponeva appello il Pubblico Ministero.

In particolare, si censurava il provvedimento quanto all'applicabilita' della norma dell'art. 304, comma 2 c.p.p. ai soli imputati Agui' Giuseppe, Biviera e De Moro con rinvio alla sentenza 31 maggio 2007 delle sezioni unite della Corte di Cassazione tale per cui valeva il principio di diritto di applicabilita' del disposto dell'art. 304, comma 2 c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati sottoposti a misura cautelare nell'ambito di procedimenti nei quali fosse contestato uno dei reati elencati nell'art. 407, comma 2 c.p.p.

anche soltanto a qualcuno di essi in regime cautelare.

Da cio' deduceva l'appellante l'operativita' della norma nel caso di specie, in quanto il delitto ex artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. n.

309/1990 risultava contestato agli imputati in regime carcerario Agui' Giuseppe, De Moro e Biviera.

In secondo luogo, il Pubblico Ministero osservava l'evidente complessita' del dibattimento in ragione dell'elevato numero di intercettazioni ambientali oggetto di trascrizione peritale, e della particolare durata di queste, delle difficolta' interpretative dei fonemi per il ricorso a gerghi dialettali, del disturbo causato da rumori di sottofondo, della voce bassa degli interlocutori. Al riguardo l'appellante richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul legittimo ricorso al disposto dell'art. 304, comma 2 c.p.p. a fronte di perizie particolarmente complesse e laboriose.

Concludeva per la riforma dell'ordinanza impugnata e la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati in epigrafe indicati.

Con ordinanza 9-11 novembre 2010 il Tribunale in sede di appello confermava il provvedimento di primo grado, respingendo la domanda di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Innanzitutto, il Tribunale conveniva con le osservazioni del Pubblico Ministero quanto all'applicabilita' del disposto dell'art.

304, comma 2 c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati sebbene soltanto ad alcuni di loro fosse contestato uno dei reati compresi nel novero dell'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., e cio' alla stregua della citata giurisprudenza recente delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Nel merito, la decisione del Tribunale era differenziata per gli imputati Agui' Giuseppe, De Moro Raffaele e Biviera Rosario da un lato, e per gli imputati Agui' Alessandro, Araco Rocco, Belfassi Abderrahim, Mammoliti Domenico, Pasotti Claudio, Romeo Giuseppe,

Romeo Mario Giuseppe, Sacco Umberto, Strangio Roberto, dall'altro.

Piu' precisamente, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimita' tale per cui la valutazione di...

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