n. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Il Giudice, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza. Il Giudice del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico, ritenuta la rilevanza per il giudizio e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 1 della Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001 (legge sui masi chiusi) in relazione agli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione nella parte in cui, una volta introdotto il procedimento per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo d'assunzione, non ammette piu' il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso e non ammette neppure che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d'assunzione. Motivi 1) Le parti, nella loro qualita' di eredi legittimi di O. A., deceduto il 20 aprile 2007 a Brunico, sono coeredi del maso chiuso, B. in P.T. 4/I C.C. Caminata (la ricorrente O. M. e i resistenti O. E. e O. T. in qualita' di figli del de cuius per la quota di 2/9 ciascuno e la resistente B.R. vedova O. quale coniuge sopravvivente del decuius per la quota di 3/9). 2) La ricorrente O.M. fa valere un suo diritto d'assunzione del maso ai sensi dell'art. 14 della Legge Provinciale n. 17/2001. In via riconvenzionale anche il resistente O.T. fa valere un suo diritto preferenziale d'assunzione (la questione, se egli sia decaduto dalla sua richiesta d'assunzione proposta in via riconvenzionale, per non avere richiesto ai sensi dell'art. 418 comma 1 cpc con la comparsa di costituzione lo spostamento dell'udienza di discussione per consentire la notifica della sua domanda riconvenzionale alle controparti, non pare essere rilevante ai fini della presente ordinanza). 3) La resistente B.R., vedova O. rappresentata dall'amministratore di sostegno Avv. M.O. eccepisce l'improponibilita'/l'inammissibilita' della richiesta d'assunzione del maso, perche' sciolto in seguito alla delibera della commissione provinciale dei masi chiusi n. 1894 del 9 marzo 2009 e perche' il maso B. pur avendo perso predetta determinazione amministrativa la sua efficacia, non dispone piu' dei presupposti per valere come maso chiuso. Nel merito non si oppone, pero', all'assunzione da parte della ricorrente a condizione che il prezzo d'assunzione sia stabilito giusta prezzo di mercato e che le sia riconosciuto il diritto del coniuge superstite ai sensi degli artt. 34 della Legge provinciale n. 17/2001 e/o 540 comma 2 c.c. 4) La resistente O. E. non fa valere un proprio diritto d'assunzione del maso, ma solleva eccezioni pregiudiziali: in primo luogo il procedimento dovrebbe svolgersi nelle forme ordinarie di cognizione, perche' il valore dell'esercizio alberghiero facente parte del maso chiuso non dovrebbe determinarsi secondo i criteri di cui alla legge sui masi chiusi. In secondo luogo la richiesta d'assunzione sarebbe improponibile e inammissibile, perche' l'idoneita' a essere maso chiuso sarebbe stata revocata dalla competente Autorita' amministrativa, condizionata, pero', in modo illegittimo/impossibile all'aggregazione di alcuni terreni agricoli a un altro maso chiuso. Nel merito chiede, quindi, il rigetto delle domande d'assunzione, disporsi lo scioglimento del maso„

  1. senza necessita' di aggregazione della p.f. 115 C.C. Caminata a diverso maso chiuso con disposizione contestuale che l'assuntore e' obbligato a prestare il conguaglio per l'esercizio alberghiero secondo il prezzo di mercato e quindi ai sensi degli artt. 720 e ss, c.c. in via subordinata chiede accertarsi l'inammissibilita'/l'improponibilita' rispettivamente il rigetto della domanda d'assunzione, limitatamente all'esercizio alberghiero, perche' il conguaglio dovuto sarebbe da determinare secondo il valore di mercato. 5) Nel corso del procedimento e' stata espletata CTU per la determinazione del valore di mercato e del valore secondo i criteri legislativi (art. 20 della Legge provinciale n. 17/2001) del maso B. E' pacifico che l'azienda alberghiera Hotel» B. che e' esercitata essenzialmente nell'edificio dell'originario maso, non utilizzato ormai da decenni per fini agricoli, non deve essere valutata come elemento di reddito accessorio a quello agricolo nella valutazione complessiva del compendio. La Legge Provinciale n. 17/2001 prevede in questo caso una valutazione separata di quei beni che non vengono piu' utilizzati per fini agricoli. Pur non condividendo le parti le conclusioni del CTU (che a margine e senza incarico espresso afferma nel suo elaborato che effettivamente il maso B. non soddisfa piu' i presupposti oggettivi di idoneita' per una sua costituzione in maso chiuso ai sensi della legge sui masi chiusi), risulta evidente nel caso concreto che i...

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