n. 265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2012, proposto da: Giovanni Maria Riccio, Avella Adolfo, Andrea Francesco Abate, Calbi Maurizio, Caputo Giuseppe, Castiglione Stefano, Cerulli Raffaele, Chichkine Andrei, Ciarletta Michele, Citarella Roberto, Grazia Basile, Coretto Pietro, De Lucia Andrea, De Riccardis Francesco, De Santo Massimo, Deufemia Vincenzo, Distasi Riccardo, Francese Rita, Gaeta Carmine, Gentili Monica, Iacobini Claudio, Illuminati Fabrizio, Izzo Irene, Paolo Coccorese, Lamberti Patrizia, Leone Antonietta, Liguori Consolatina, Locanto Massimiliano, Lubello Sergio, Marcelli Angelo, Maritato Luigi, Mastellone Eugenia, Menichini Anna Maria Cristina, Meriani Angelo, Miccio Michele, Miranda Salvatore, Nappi Michele, Michele Lamberti, Nobile Maria Rossella, Palma Vincenzo, Papa Maria Nicolina, Parascandola Palma, Passarella Francesca, Peluso Andrea, Pietrosanto Antonio, Platania Margherita, Polese Giuseppe, Proto Antonio, Rao Eleonora, Restaino Rocco, Ribera Federica, Riccio Giovanni, Rizzo Paola, Rubino Alfredo, Heinrich Christoph Neitzert, Vittoria Vittoria, Vitolo Antonio, Vitiello Giuliana, Vilasi Gaetano, Vento Mario, Venditto Vincenzo, Tucci Vincenzo, Tibullo Vincenzo, Tepedino Adele, Tedesco Consiglia, Tagliaferii Roberto, Storti Giuseppe, Silvestri Agnese, Maria Voghera, Savy Renata, Scaglione Antonio, Scarfato Paola, Sebillo Monica Maria Lucia, Diana Sannino, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Mirto, con domicilio eletto in Salerno, via Bastioni, 41/B c/o Peduto;

Contro Universita' degli studi di Salerno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze;

E con l'intervento di ad adiuvandum: Coordinamento nazionale dei professori associati delle universita' italiane, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Peduto, con domicilio eletto presso Adriana Peduto in Salerno, via Bastioni, 41/B;

per l'accertamento del diritto alla maturazione dell'anzianita' di servizio nel ruolo maturata a partire dal 1° gennaio 2010 previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria dell'incostituzionalita' dell'art. 9, comma 21 del d.-l. n. 78/2010 conv. nella legge n. 122/2010 nonche' dell'art. 6, comma 14 e dell'art. 8, comma 1 della legge. n. 240/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli studi di Salerno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - I ricorrenti, tutti docenti universitari (professori associati, professori ordinari o ricercatori), in servizio presso l'Universita' di Salerno, essendo destinatari delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, si dolgono delle corrispondenti decurtazioni economiche scaturenti da tale disciplina, della cui compatibilita' costituzionale dubitano per articolate ragioni esposte nei corrispondenti capi di censura. A giudizio del Collegio - che condivide e, pertanto sostanzialmente riproduce il contenuto delle ordinanze degli altri Tribunali amministrativi che hanno gia' avuto occasione di occuparsi dell'argomento (Cfr. T.A.R. Lombardia - Milano ord. 15 giugno 2012, n. 1691;

T.A.R. Reggio Calabria ord. 8 maggio 2012, n. 311 e da ultimo TAR Umbria ord. 13 marzo 2013, n. 156) - le censure dei ricorrenti introducono una questione di compatibilita' di quest'ultima normativa con la Costituzione, che e' rilevante e non manifestamente infondata. 2. - I ricorrenti censurano l'art. 9, comma 21 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 secondo cui «per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Le norme di cui all'art. 9, comma 21, del d.-1. n. 78 del 2010 prevedono dunque il blocco, per il triennio 2011-2013 e senza possibilita' di «successivi recuperi»: a) dei «meccanismi di adeguamento retributivo» previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

  1. degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianita' di servizio;

  2. di ogni effetto economico delle «progressioni di carriera», comunque denominate, conseguite nel triennio 2011-2013. Per quanto riguarda i criteri di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998, tale disposizione prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi...

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