n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente, ordinanza interlocutoria sul ricorso 1541-2012 proposto da: Lorenzoni Piero, rappresentato e difeso dall'avvocato Cirri Sepe Quarta Francesco Amerigo, unitamente all'avvocato Specchio Silvia Maria, che hanno depositato rinuncia al mandato;

ricorrente;

Contro Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente;

Avverso la decisione n. 141/2011 del Senato della Repubblica - Consiglio di Garanzia, depositata il 29 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2012 dal Consigliere dott. Paolo D'Alessandro;

uditi gli avvocati Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, Tito Varrone dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'ammissibilita' del ricorso, rigetto nel merito. Ritenuto in fatto Piero Lorenzoni, dipendente del Senato, propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a due motivi, avverso la decisione n. 141 del 21 luglio-29 settembre 2011 in grado di appello del Consiglio di Garanzia del Senato in un giudizio di ottemperanza relativo a causa di lavoro. Resiste con controricorso il Senato della Repubblica, deducendo l'inammissibilita' del ricorso. Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Lorenzoni ha depositato una memoria nonche' copia dei disegni di legge nn. 1560 e 3342 del Senato e 5472 della Camera dei Deputati. A seguito della produzione documentale, affettuata dalla parte personalmente, i suoi difensori hanno rinunciato al mandato. Considerato in diritto 1. Per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui e' espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia puo' dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia al mandato che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione gia' fissata (Cass. 9 luglio 2009 n. 16121). 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l'autodichia di cui all'art. 12 del Regolamento del Senato 17 febbraio 1971 comporti la violazione dei principi desumibili dagli artt. 2, primo comma, 3, 24, 102, secondo comma, 108, secondo comma, 111, secondo...

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