N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2012

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.

170/2008 del Ruolo Generale promossa da S.A., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Macchitella, appellante;

Contro Societa' UNI ONE Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso, Agnese e Francesco Corsa, appellata e A.D. appellato contumace.

Motivazione Questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nella parte in cui stabilisce che:

'Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

  1. a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto, percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.

    L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

  2. a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (attualmente, elevato a euro 44,28) per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno';

    nonche' del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che:

    'l'ammontare del danno biologico liquidato [..] puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.';

    nonche', in ultimo, del comma 6, secondo cui 'Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3'.

    In applicazione dell'art. 139 e' stata adottata la tabella del danno biologico di lieve entita' (sotto i 9 punti di invalidita' permanente) i cui valori sono stati aggiornati periodicamente, da ultimo, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 giugno 2011, che ha stabilito in:

    Euro 759,04 l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita';

    Euro 44,28 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    1. Premesse di carattere concettuale e sistematico.

    1.1. Il quadro interpretativo previgente alle Sezioni Unite del 2008.

    Le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, fornendo una sistemazione del danno non patrimoniale coerente con le sentenze gemelle n. 8828 e 8829 del 2003 (che ha trovato l'autorevole avallo della Consulta, nella sentenza n. 233 del 2003) hanno precisato come non esista un danno esistenziale quale categoria concettuale specifica a se' stante.

    Infatti, prima della suddetta pronuncia, molteplici erano stati gli approdi giurisprudenziali che avevano richiamato la dubbia categoria del danno c.d. esistenziale, 'inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico ... in assenza di lesione dell'integrita' psicofisica, e dal cd danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.'.

    Tale figura 'nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, gia' percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.'.

    Si affermava che, 'nel caso in cui il fatto illecito limita le attivita' realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico)', definito esistenziale.

    Questo il quadro interpretativo prima delle Sezioni Unite.

    1.2. La reductio ad unum del danno non patrimoniale: le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008.

    1.2.1. La negazione dell'autonomia concettuale e risarcitoria del danno c.d. esistenziale.

    La pronuncia del 2008 nega l'autonoma dignita' risarcitoria del danno c.d. esistenziale e ritiene, per contro, che esista un danno non patrimoniale, come categoria unitaria onnicomprensiva, rispetto al quale quelle che si e' soliti considerare come singole e autonome poste risarcitorie (danno estetico, danno alla vita di relazione, danno biologico, danno alla propria sfera sessuale, danno c.d.

    esistenziale) assumono, invece, la valenza di mere esemplificazioni descrittive.

    Ed, in particolare, nell'ambito di tale classificazione concettuale unitaria, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno alla propria sfera sessuale costituirebbero tutte sottovoci della piu' generale figura descrittiva del danno non patrimoniale di tipo biologico.

    Quest'ultimo, in coerenza con la lata accezione fatta propria dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, assume, quindi, una portata onnicomprensiva, ponendosi quale macro-voce del danno non patrimoniale accanto al danno morale e al danno derivante dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente rilevante.

    Tale danno (c.d. non patrimoniale), che si contrappone a quello c.d. patrimoniale - per essere quest'ultimo connotato da una diretta incidenza sulla sfera patrimoniale economica del danneggiato -, e' stato ricondotto dalle Sezioni Unite del 2008, e prima ancora dalle sentenze gemelle del 2003, non piu' all'art. 2043 c.c. (nel cui alveo aveva trovato, ab origine, collocazione lo stesso pregiudizio biologico), ma, in virtu' di un'interpretazione costituzionalmente orientata di questa disposizione, all'art. 2059 c.c.

    La norma codicistica, pero', diversamente da come abitualmente interpretata dalla giurisprudenza prima del 2003, e' letta in maniera difforme; cioe' come idonea a ricomprendere non solo il danno morale ma anche la lesione di qualunque diritto della Persona costituzionalmente garantito.

    Gia' nel 2003 si affermava che l'art. 2059 c.c., nella parte in cui stabilisce che il danno non patrimoniale e' risarcibile nei soli casi previsti dalla Legge, doveva essere interpretato anche alla luce della Costituzione, pervenendosi ad un'interpretazione compatibile coi dettami costituzionali.

    Poiche' la Costituzione e' norma sovraordinata, idonea, come tale, a porsi al massimo livello nella gerarchia delle fonti, ben puo' imporre all'interprete l'obbligo di tutelare un determinato diritto di rilevanza costituzionale mediante il riconoscimento, nell'ipotesi di sua lesione, del risarcimento del danno non patrimoniale. E cio' anche se la condotta illecita e dotata di efficienza lesiva non configuri reato, alla cui necessaria ricorrenza nella fattispecie concreta veniva condizionata la risarcibilita' del danno non patrimoniale.

    D'altro canto, seguendo un distinto approccio ricostruttivo, la Costituzione e' essa stessa una legge e, come tale, e' idonea ad integrare la previsione legislativa di cui all'art. 2059 c.c. che enuncia il principio per cui il risarcimento del danno non patrimoniale e' ammesso nei soli casi previsti dalle legge.

    1.2.2. Il principio della tipicita' del danno non patrimoniale:

    la necessita' di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata o, in alternativa, di una previsione di risarcibilita' ex lege.

    Le Sezioni Unite del 2008 affermano, inoltre, il principio della tipicita' del danno non patrimoniale. Ne costituisce logica conseguenza che il risarcimento si avrebbe solo in presenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (e, cioe', di una ingiustizia costituzionalmente qualificata) oppure (a prescindere dalla suddetta condizione) quando ricorra un'espressa previsione di legge.

    Inoltre, le SS.UU. precisano che la tutela dei diritti di rilevanza costituzionale non sarebbe, comunque, ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico.

    In virtu' dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, si riconosce all'interprete il potere di rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realta' sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale in quanto attinenti a posizioni inviolabili della persona umana.

    Secondo le Sezioni Unite del 2008, una delle ipotesi in cui il danno non...

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