N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1079/08 avverso la sentenza n. 138/05/2001 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno proposto dall'ufficio Ag. Entrate Dir.

Provin. Uff. Controlli Fermo;

Controparte Sassetti Sandro, via San Biagio, 84 - 63010 Monte San Pietrangeli (AP);

Difeso da Dott. Giacinti Francesco, via Matteotti, 35 - 63813

Monte Urano (FM).

Atti impugnati avviso di accertamento n. R9H1002218 IRPEF 1992.

La controversia sottoposta a questa Commissione riguarda la presunzione di distribuzione di utili da parte di una societa' di capitali a ristretta base azionaria.

Nel caso di specie l'accertamento riguarda la persona del sig.

Sandro Sassetti, socio al 60% della Villa Rossa Spa con i signori Sassetti Giovanni e Giacinti Novella soci al 20% ciascuno (avviso di accertamento n. 3061005474 del 4.11.1998).

La Villa Rossa Spa aveva ricevuto un accertamento a seguito di verifica fiscale operata per l'anno 1992 per la stessa societa' e per una sua partecipata i cui soci erano Sassetti Sandro al 50% e la societa' Villa Rossa Spa per l'altro 50%.

In conseguenza di tali accertamenti, veniva imputato al sig.

Sassetti un maggior reddito personale in proporzione delle quote da egli possedute nella Villa Rossa Spa e nella partecipata M.A. Srl.

Avverso tale comportamento la parte proponeva gravame avanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Ascoli Piceno la quale, con sentenza n. 138/05/01 del 24.1.10 respingeva il ricorso.

Il contribuente impugnava tale decisione e la Commissione Tributaria Regionale di Ancona accoglieva l'appello ritenendo che il principio di presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci, non e' da solo sufficiente a raggiungere la prova della fondatezza dell'accertamento dovendo concorrere con la sussistenza di altri elementi giuridicamente valutabili.

L'Ufficio tributario ricorreva allora in Cassazione avverso la sentenza n. 7/05 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona del 25/01/05, depositata il 09/03/05 la quale accoglieva il gravame e per l'effetto rinviava, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R.

delle Marche.

La Suprema Corte riteneva consolidato il principio di diritto secondo cui 'In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, nel caso di societa' a ristretta base sociale, e ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiche' il fatto noto non e' costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della societa', ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarieta' e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinche', pero', tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioe' il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della societa' in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi'.

La Suprema Corte riteneva inoltre che la doglianza relativa all'applicazione delle sanzioni era stata introdotta solo con l'atto di appello mentre non vi era contestazione sul punto nel ricorso introduttivo e pertanto la domanda veniva dichiarata inammissibile.

In conclusione la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, avendo fatto riferimento in modo non corretto ad una regola iuris diversa, e rinviava la causa per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. delle Marche.

La causa veniva riassunta dall'Ufficio tributario che sostiene che non sussistono dubbi circa la legittimita' dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, ricorrendo, nel caso di specie, tutte le condizioni poste dalla Corte di...

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