N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2011

IL TRIBUNALE Esaminati gli atti della causa n. 6746/10 R.G.;

sciogliendo la riserva assunta in data 16 maggio 2011;

Osserva L'attore, premesso di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente con la banca convenuta e denunziata la nullita' di alcune clausole contrattuali contenute nel contratto, proponeva domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate alla convenuta.

La banca convenuta eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.

Su tale questione sono intervenute in rapida successione una pronunzia della Suprema Corte (Cass. sez. un. n. 24418/10) e l'art.

2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 (cd. 'decreto mille proroghe'), convertito con modifiche dalla legge n. 10/2011. La norma dettata dall'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 cosi' dispone 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge';

L'attore, all'udienza del 16 maggio 2011, ha dedotto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n.

225/2010 sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 24, 41, 47, 102 e 111 della Costituzione.

In ragione delle questioni che la norma in esame pone, appare opportuno esaminare separatamente le due parti di cui si compone.

La prima parte della norma dispone 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa'.

A giudizio del decidente e' solo a tale parte della norma che puo' attribuirsi carattere interpretativo mentre tale carattere non si rinviene nella seconda parte della norma.

La Suprema Corte con la recente pronunzia a sezioni unite n.

24418/10 ha ribadito che annotazioni in conto e pagamenti afferiscono momenti e piani diversi del rapporto di conto corrente, specificando '... come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: non vi corrisponde alcuna attivita' solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimita' dell'addebito in conto, il correntista potra' naturalmente agire per far dichiarare la nullita' del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potra' farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilita' di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non puo' agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo ...'.

Prendendo spunto dalla riferita differenziazione puo' affermarsi che mentre le annotazioni in conto afferiscono al piano cartolare del rapporto, i negozi (e tra questi i pagamenti dovuti o meno che siano) che alle annotazioni in conto danno luogo afferiscono al piano causale del negozio.

Una volta ritenuta la diversita', proprio sotto il profilo tecnico- giuridico, dell'annotazione in conto e del pagamento delle somme risultanti dalle annotazioni...

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