N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2010

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, recante 'Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008, in relazione all'art. 117, comma II, lett. 1) Cost.;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta regionale della Calabria ed al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

Catanzaro, addi' 24 maggio 2010

Il Giudice: Tallaro

IL TRIBUNALE Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza ex art.

23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa iscritta al n. 1784 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2008 tra Aloisio Cataldo, quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Buccarelli, n. 4, presso lo Studio dell'avv. Francesco Bocchinfuso, ma rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Bruno, giusta procura a margine della comparsa di costituzione; Attore-Opposto;

Contro regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al viale de Filippis, n. 280, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ventrici, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico rogato in data 16 maggio 2005 dal notaio Rocco Guglielmo (Rep. 122.525) e decreto del Dirigente dell'Avvocatura n. 4432 del 22 aprile 2008;

Conveneta-Opponente.

Fatto e Diritto La decisione della controversia indicata in epigrafe comporta l'applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, recante 'Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008.

La norma di cui si dubita cosi' dispone: 'L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 s'interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle societa' a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione' A sua volta, l'art. 43 della legge regionale della Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8, recante 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione Calabria', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6, oggetto di interpretazione, stabilisce, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, quanto segue:

'1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell'esercizio. Gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

  1. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza In necessita' di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

    a) alle indennita' al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

    b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

    c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;

    d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

  2. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

  3. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita' speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

  4. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

    a) all'immediato ripristino della disponibilita' sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;

    b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

  5. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, nonche' per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.

  6. Per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' e la tempestivita' dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

  7. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi 3,6 e 7 gli impegni sono assunti per l'intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.

  8. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

    a) alla legalita' della spesa;

    b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;

    c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

    d) alla completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

    e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari;

    f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

    g) alla contestuale verifica dell'accertabilita' delle entrate corrispondenti, qualora i capitolo di spesa su cui grava l'impegno assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata'.

    Il combinato disposto delle due norme trascritte fa si' che, laddove l'amministrazione regionale non abbia rispettato le procedure contabili disegnate dall'art. 43 della legge regionale della Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8, i provvedimenti emanati, gli accordi e, soprattutto, i contratti stipulati sono inefficaci o comunque non impegnano la Regione Calabria, quanto meno sino a che non venga posta in atto una procedura di regolarizzazione.

    Dubita questo giudicante che, nella parte in cui si applichi anche ai contratti stipulati dall'amministrazione regionale, l'art.

    16, comma 2 citato si ponga in contrasto con l'art. 117, comma II, lett. l) Cost., in base al quale 'lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) 1) giurisdizione e norme processuali;

    ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa', venendo a porre norme inerenti all'ordinamento civile, la cui disciplina e' riservata allo Stato in via esclusiva.

    Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.

    87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua non manifesta infondatezza.

    Sulla rilevanza della questione Aloisio Cataldo, titolare dell'omonima impresa individuale, eseguiva, per conto dell'amministrazione regionale, i seguenti lavori:

  9. pronto intervento sull'acquedotto Crocchio, localita' Cuturella di Cropani, per un corrispettivo complessivo di € 2.629,98, in relazione al quale venivano emesse le fatture nn. 5 e 6 del 13 gennaio 2004;

  10. manutenzione dell'acquedotto Basso Tacina, per il quale, al netto delle somme corrisposte, residuava un compenso di € 468,00, portato dalla fattura n. 11 del 25 febbraio 2004;

  11. pronto intervento sull'acquedotto Basso Tacina, in ordine al quale egli vantava un credito di € 16.911,81, con conseguente emissione di fattura di pari importo in data 18 febbraio 2004, n. 12.

    Non vedendo soddisfatto il proprio credito, ed in forza dei documenti fiscali sopra specificati, accompagnati dalla copia del registro vendite, l'Aloisio domandava a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 25 ottobre 2007, l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria.

    Veniva richiesta l'integrazione dei documenti prodotti ai sensi dell'art. 640, comma I, c.p.c., mediante la produzione dell'atto negoziale posto (o degli atti negoziali posti) alla base dei lavori eseguiti.

    Il ricorrente, con...

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