N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2011

Il giudice, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed a scioglimento della riserva formulata in udienza,

Osserva In fatto. L'avv. Diego Lenci chiese a questo tribunale, con lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 794/1942, la liquidazione dei compensi a carico dei suoi clienti, signori Immacolata, Patrizia, Gennaro ed Anna Balbi, per l'attivita' professionale svolta in un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.

Si costituirono Immacolata e Patrizia Balbi, proponendo tra l'altro domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del professionista al risarcimento dei danni cagionati dalla asserita negligente condotta professionale del legale.

Con ordinanza del 26 giugno 2009, la seconda sezione di questo tribunale, ritenendo che la proposizione della domanda riconvenzionale rendesse inapplicabile la procedura prevista dall'art. 28, legge n. 794/1942, dispose il mutamento del rito, fissando l'udienza e designando il giudice per la trattazione nelle forme ordinarie.

La causa venne, poi, assegnata alla sesta sezione di questo tribunale.

All'udienza del 21 dicembre 2010, il difensore dell'attore dichiaro' l'intervenuto decesso del proprio assistito, ed il giudizio venne interrotto.

Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2011, Immacolata,

Patrizia ed Anna Balbi hanno riassunto il giudizio, chiedendo la fissazione di nuova udienza.

All'udienza del 26 aprile 2011, fissata per la prosecuzione della causa, il difensore delle Balbi ha depositato copia del ricorso e del decreto notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi dell'avv. Lenci (deceduto, come da certificato anagrafico, il 16 agosto 2010) presso l'ultimo domicilio di quest'ultimo, in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 108, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione per mancanza di portiere o vicini, e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, della quale, in mancanza di soggetti abilitati a riceverla, e' stato immesso nella cassetta della corrispondenza avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, con successiva restituzione della cartolina di ritorno al mittente con la dicitura 'atto non ritirato entro i dieci giorni previsti'.

Su tale premessa, ha chiesto la fissazione dei termini ex art.

183, sesto comma del codice di procedura civile ed il giudice si e' riservato di decidere.

In diritto. Va sollevata, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, secondo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel consentire che, a seguito dell'interruzione del giudizio determinata dalla morte di una parte, l'altra parte possa entro un anno dall'evento morte riassumere la causa notificando il ricorso ed il decreto collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, permette, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, che cio' possa avvenire anche ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile ed anche nel caso in cui l'avviso spedito a mezzo di raccomandata non possa essere consegnato e non sia successivamente ritirato presso l'ufficio postale.

Com'e' noto, l'art. 303 del codice di procedura civile, nell'intento di agevolare la riassunzione del giudizio interrotto in conseguenza della morte di una delle parti, consente che la prosecuzione avvenga attraverso la notificazione in forma collettiva ed impersonale, per sollevare la parte interessata dall'onere di una, spesso difficoltosa, individuazione nominativa di tutti gli eredi del defunto.

La deroga rispetto alle regole generali, come e' stato osservato, riguarda, pero', solamente il 'principio di identificazione del destinatario', nel senso di consentire lo svolgimento di un giudizio, pur in assenza della nominativa individuazione dei contraddittori, contro dei soggetti riuniti sotto l'unificante qualificazione di 'eredi' dell'originaria parte del giudizio; nessuna deroga e', invece, prevista per quanto attiene alle modalita' di...

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