N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n.

6201/08 R.G., vertente tra A.K. giusta delega a margine dell'atto di citazione rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter P. Marseiler del Foro di Bolzano, nel cui studio in Bolzano, Via della Rena n. 26 ha eletto domicilio, attore, e D.K. legalmente rappresentato in giudizio dalla madre O.L.G.Z. per delega a margine della comparsa di risposta rappresentata difesa dall' avv. dott. Giovanna Pappalardo, nel cui studio in Bolzano, Via Cassa di Risparmio n. 5 ha eletto domicilio, convenuto, e pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano, intervenuto;

in punto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

del procuratore di parte attrice A.K.

Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte, conclude come da foglio separato, allegato al verbale d'udienza. Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a) in via pregiudiziale/preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta dell''illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.c. o parte di esso per insussistenza dei presupposti di violazione di norme costituzionali e respingere la richiesta avversaria di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, b) nel merito, 1. dichiarare inefficace il riconoscimento fatto da A. K. dinanzi alla direzione sanitaria dell'ospedale di Bolzano in data 18 agosto 2003, per difetto di veridicita', previo accertamento che K.A. deve essere escluso come padre naturale per K.D., nato a Bolzano i1 15 agosto 2003;

  1. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di fare la relativa annotazione nei registri dello stato civile, con tutte le conseguenze anche in ordine alla cancellazione del cognome K.

  2. condannare parte convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 12,5% su spese generali su diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge in favore dell'attore.

    1. in via istruttoria, assumersi consulenza immunogenetica ed ematologica sul DNA delle parti in causa, al fine di accertare se l'attore fosso o meno il padre naturale di K.D., nato a Bolzano il 15 agosto 2003;

    in subordine, ammettersi le prove orali per interpello formale e per testi sulle circostanze capitolate in comparsa di data 13 ottobre 2009, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a riprova sulle circostanze avversarie, se e per quanto ammesse.

    del procuratore di parte convenuta D.K., rappresentato da O.L.G.Z.

    Conclude, come in comparsa di risposta.

    Nel merito, respingere l'avversa domanda:

    in via istruttoria, parte convenuta nulla oppone a che la consulenza immunogenetica ed ematologica sul DNA delle parti in causa, venga disposta dal Giudice, al fine di accertare se K.A. sia o meno il padre naturale di K.D.;

    in via istruttoria come in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di data 15 ottobre 2009.

    Ammettersi prova per interpello formale dell'attore e prova per testi sui capitoli di seguito formulati:

  3. vero che G. Z. O.L. si accorse di aspettare il figlio D.

    quando la relazione con K.A. era gia' terminata, 2. vero che G. Z. O.L. rivelo' al K. di avere avuto un...

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