n. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2014 -

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in persona del Pres., dott. Giuseppe Spadaro, letto il ricorso introduttivo del procedimento, ha pronunciato la seguente Ordinanza (artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87) Nel procedimento iscritto al n. 541 dell'anno 2014, instaurato da M.G. nato a N. e B. M. nata a N. avente ad Oggetto: ricorso ex art. 317-bis del Codice civile. In fatto I suddetti ricorrenti sono genitori di L. M. padre della piccola S. M. I ricorrenti sono dunque nonni paterni della minore. Con il ricorso introduttivo del procedimento, premettono la sussistenza di una causa di separazione giudiziale tra il figlio degli esponenti e la nuora M. D. S., lamentano un atteggiamento ostile di quest'ultima e ricorrono al Tribunale per «accertare il diritto dei ricorrenti a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote minorenne S.» chiedendo di «adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esercizio effettivo del predetto diritto degli ascendenti, nell'esclusivo interesse della minore, disciplinando i tempi ed i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi». Ricorrono ai sensi dell'art. 317-bis del Codice civile. Il Tribunale giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c) nella parte in cui prevede che «sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione. In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza Osserva quanto segue: [1]. In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, con l'art. 42, ha introdotto, nell'art. 317-bis del Codice civile, la legittimazione degli ascendenti a promuovere un giudizio per far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Contestualmente, il medesimo saggio normativo, con l'art. 96, comma I, lett. c., ha modificato l'art. 38, comma I, disp. att. c.c. inserendo, nell'ambito della competenza del Tribunale per i Minorenni, anche il procedimento suaccennato, disegnato nel nuovo art. 317-bis del Codice civile. La questione e', dunque, rilevante perche', in difetto della previsione qui censurata, la controversia non sarebbe di competenza del Tribunale minorile, bensi' del Tribunale ordinario. Dalla soluzione della questione, pertanto, dipende la potestas decidendi di questo Ufficio (primo profilo di censura: artt. 76, 77 Cost.). Sotto un altro angolo visuale, se la previsione consentisse il cumulo processuale con il giudizio di separazione ove pendente, nel caso di specie il ricorso avrebbe dovuto essere introdotto nel giudizio separativo che pende dinanzi al Tribunale di Bologna e non dinanzi a questo Ufficio: ne seguirebbe una declaratoria in rito per dovere essere la causa riproposta dinanzi al giudice che sta trattando la separazione. Anche in questo caso, dunque, la questione e' rilevante (secondo profilo di censura: artt. 3, 111 Cost.). [2]. In punto di ammissibilita' della questione, una interpretazione adeguatrice risulta infruttuosa. E' noto a questo Tribunale che tra i diversi significati giuridici astrattamente possibili il Giudice deve selezionare quello che sia conforme alla Costituzione;

il sospetto di...

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