n. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 472 del 2013, proposto da: Roberto Liddi, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrati, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

Per l'annullamento: del decreto di rigetto DIV. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Bari il 16 novembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013;

nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Questura di Bari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

  1. Il Fatto. 1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio "planetwin365.com", di cui e' titolare SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck. Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla societa' SKS, con .sede all'estero, che fa le veci di allibratore. Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Bari istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta. Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 16 novembre 2012, notificato al ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia di Bari ha rigettato la suddetta istanza. 1.2. Il decreto di rigetto e' stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE;

disparita' di trattamento;

violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento;

2) violazione degli artt. 18-52 TFUE;

violazione del principio di libera concorrenza;

eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparita' di trattamento. Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato. 1.3. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'interno e la Questura di Bari hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 1.4. All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a, dando altresi' rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a, della possibilita' di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». 2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 2.1. Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a, introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». Avuto riguardo a tale previsione normativa, e' interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a, stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimita' del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Bari), per essere la stessa devoluta al TAR capitolino. Alla stessa stregua, e' parimenti interdetto a questo TAR di decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 c.p.a, nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/12, «In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa». 2.2. Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT