N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2012

IL TRIBUNALE Il Giudice dott. Santino Mirabella;

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione della denuncia-querela presentata da Foti Giuseppe nei confronti di Castiglione Giuseppe, agli atti identificati e letta la opposizione presentata dal denunciante.

O s s e r v a Nel corso di un intervista rilasciata il novembre 2010 alla televisione catanese Telejonica, in un programma in cui si discuteva della mafia a Catania, Castiglione Giuseppe, Presidente della Provincia di Catania, dichiarava che un anno prima aveva avuto consegnato a mano un biglietto che annunciava la vincita di una gara - per un appalto per un importo superiore a sette milioni - celebrata presso l'Urega di Catania.

Nel corso di questa stessa intervista il presidente della Provincia dichiarava che in effetti la gara aveva avuto l'esito 'annunciato' e che a presiedere l'Urega era un magistrato.

Quest'ultimo, quindi, ritenendosi 'calunniato e diffamato' presentava querela presso la stazione dei Carabinieri di Acicastello.

Pero' il soggetto in questione, e cioe' Foti Giuseppe, non era invero un Magistrato; anzi, meglio: non era 'piu'' un magistrato perche' si era dimesso dalla Magistratura iniziando senza soluzione di continuita' ad esercitare la professione forense.

A questo punto, prima di entrare nel merito della vicenda oggetto della querela, occorre dirimere una questione giuridica: infatti al momento in cui il Foti presiedeva la commissione Urega egli non era piu' magistrato da un anno e, come detto, svolgeva l'attivita' forense presso lo stesso foro.

In linea di legge non era piu' applicabile quindi quanto disposto dall'art. 11 c.p.p., con il conseguenziale spostamento della competenza ad altra A.G..

Pero' appare evidente come la situazione si renda delicata:

infatti la ratio ispiratrice dell'art. 11 c.p.p. e' certamente quella di garantire non solo la sostanza della imparzialita' della funzione giudiziaria ma anche l'apparenza, eliminando presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialita' determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra Magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto (v. in tal senso Cass.

Pen. Sez. I n. 7124/99).

Nell'ipotesi odierna non vi e' la medesima situazione, e' vero, ma e' altrettanto vero che nello stesso corpo dell'art. 11 c.p.p.

espressamente si faccia riferimento 'alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato...

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