N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2012

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11.3.53, n. 87:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 76 e 77 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui prevede l'obbligatorieta' della mediazione, il suo essere condizione di procedibilita' della domanda giudiziale e la rilevabilita' della relativa omissione;

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione all'art. 24 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui prevede l'onerosita' della mediazione;

3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui non prevede criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione ne' la loro inderogabilita' senza il consenso dell'altra parte;

4) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

5) ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Firenze, 5 maggio 2012

Il Giudice: Paparo

IL TRIBUNALE DI FIRENZE Il Giudice dr. Domenico Paparo nella causa civile iscritta al n.

7170/2011 R.G. promossa da Fraschetti Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Modena e Michele Monnini ed elettivamente domiciliata presso in Firenze lo studio del primo attore;

Contro Fraschetti Laura e Fraschetti Angiola, rappresentate e difese dall'avv. Donatella Viligiardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze convenute e Polidori Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Ferrari Bravo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze convenuta avente ad oggetto: impugnazione di testamento e reintegra nella quota di riserva;

Ha pronunciato la seguente Ordinanza 1. Fraschetti Carlo ha convenuto in giudizio le sorelle Fraschetti Laura e Fraschetti Angiola e Polidori Maria, vedova del padre Fraschetti Francesco, deceduto, assumendo che questi aveva nominato le sorelle eredi universali per la quota indivisa di meta' ciascuna e chiedendo che fosse dichiarata la sua qualita' di erede, la nullita' o l'annullamento della disposizione testamentaria nella quale il testatore disponeva di non lasciargli nulla, la conseguente reintegrazione della quota di riserva in tesi nella misura di un terzo dei due terzi del patrimonio ed in ipotesi di un terzo della meta' ove fosse stata accolta la domanda giudiziale di riduzione gia' introdotta dalla Polidori pure ella esclusa dalle disposizioni testamentarie.

Fraschetti Laura e Fraschetti Angiola, si costituivano tempestivamente eccependo preliminarmente che l'attore non aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dall'art. 5

DLgs 28/2010 e chiedendo pertanto che la domanda venisse dichiarata allo stato improcedibile; facevano istanza per la rimessione della causa al Presidente per la riunione con quella proposta dalla Polidori e, nel merito, chiedevano - in tesi - il rigetto della domanda tenendo conto del comportamento indegno dell'attore nei confronti del padre ed - in ipotesi - per la quantificazione della quota di legittima dell'attore nella misura di un terzo della meta' dell'asse ereditario, detratti i debiti.

Polidori Maria confermava la pendenza del giudizio da lei promosso e chiedeva la sospensione del giudizio fino all'esito di esso, qualificandolo come pregiudiziale a questo circa la definizione dell'ammontare della quota di riserva rivendicata dall'attore, e, nel merito, che la reintegrazione - ove ne fossero stati accertati i presupposti - fosse disposta nella misura di un terzo della meta' dell'asse ereditario con riduzione proporzionale delle disposizioni a favore delle sorelle...

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