N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2012

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Nella camera di consiglio del 2 maggio 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza Ritenuto in fatto Con ricorso urgente depositato in data 13 dicembre 2007 il Pmm sede chiedeva questo Tm di voler disporre l'affidamento del minore J.V. - nato il 4 settembre 2003 figlio di genitori coniugati, con i quali conviveva - all'Ente Locale del Comune di Trieste per sostegno controllo e per eventuale collocamento comunitario, anche unitamente alla madre, se consenziente, 'con espressa riserva di richiedere provvedimenti ben piu' limitativi della potesta' genitoriale nel caso di mancata collaborazione del genitori'.

A fondamento della propria istanza, il richiedente allegava: 1.

gli atti relativi al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste a carico del padre del minore, signor A.V., per i reati di cui agli art. 572, 609-bis, 609-septies comma 4 n. 4 c.p., asseritamente perpetrati ai danni della moglie K.M. (madre del medesimo minore); 2. la relazione del Servizio Sociale dd. 18 luglio 2007 (con la quale gli operatori riferivano che la madre ed il bambino in data 20 dicembre 2005 erano stati inseriti dalla Polizia in una comunita' di pronta accoglienza a seguito della denuncia sporta dalla donna per i maltrattamenti subiti ad opera del marito e che dopo pochi giorni la signora M. di propria iniziativa aveva fatto rientro presso l'abitazione familiare unitamente al minore, interrompendo ogni tipo di rapporti con i Servizi Sociali e con il Csm); 3. la documentazione sanitaria relativa a J.V., dalla quale si evinceva che il minore all'epoca dei fatti soffriva di un disturbo del sonno per il quale in data 21 marzo 2006 era stato sottoposto a ricovero ospedaliero ai fini di osservazione.

Con decreto emesso in data 26 marzo 2008 questo Tm disponeva l'affidamento del minore all'Ente Locale per sostegno e controllo, la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei servizi specialistici, prescrivendo espressamente ai genitori di rapportarsi con gli operatori e di seguirne le indicazioni, avvertendoli che, in caso contrario, sarebbero stati emessi provvedimenti ulteriormente limitativi della loro potesta' genitoriale.

All'udienza del 18 novembre 2008, benche' regolarmente convocati, i genitori non comparivano senza addurre alcun legittimo impedimento (mentre le notifiche relative alle convocazioni per le precedenti udienze del 3 giugno 2008 e 26 agosto 2008, alle quali parimenti i genitori non sono comparsi, non si erano regolarmente perfezionate).

Con relazione del 19 novembre 2008 il Servizio Sociale riferiva l'impossibilita' di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto emesso da questo Tm, stante l'assoluta mancanza di collaborazione da parte dei signori V. e comunicava altresi' la nascita di J., secondogenito della coppia genitoriale, avvenuta in data 28 maggio 2008.

Con decreto emesso in data 17 dicembre 2008 questo Tm, confermate le statuizioni precedentemente emesse, procedeva alla nomina di un curatore speciale per J. e ribadiva ulteriormente 'la necessita' che i genitori si adoperino per consentire agli operatori dei servizi di svolgere il loro mandato con le modalita' ritenute necessarie', disponendo una nuova convocazione dei signori V.

Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2009 il Gup presso il Tribunale di Trieste dichiarava il signor A.V. colpevole del reato ex art. 572 c.p. ai danni della moglie e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione; assolveva il predetto dal reato ex artt. 609-bis, 609-septies n. 4 ai sensi dell'art. 530 II e. c.p. ed ordinava la trasmissione degli atti e della trascrizione della deposizione resa in udienza dalla signora M. K. (la quale nel corso del processo penale aveva ritrattato le proprie precedenti accuse nei confronti del marito) al Pm presso il Tribunale di Trieste, per quanto di competenza ex art. 372 c.p.

All'udienza del 24 marzo 2009 la signora M. riferiva di una situazione familiare 'felice', con totale negazione della sussistenza di qualsivoglia problematica, anche per il passato. Il signor V. non compariva, adducendo legittimo impedimento, regolarmente documentato.

Con nota del 24 maggio 2010 il Servizio Sociale riferiva la perdurante impossibilita' di dare attuazione alle statuizioni di questo Tm, stante l'impossibilita' di relazionarsi con i signori V.;

comunicava che, secondo quanto emerso dalle verifiche svolte presso l'istituto scolastico frequentato dal minore, J. aveva accumulato un numero elevato di assenze, tanto che la valutazione e conseguente promozione del minore erano fortemente a rischio.

In data 2 luglio 2010 i Carabinieri, intervenuti su segnalazione di un vicino di casa dei signori V., constatata 'la situazione di degrado generale in cui versavano sia i minori che tutta l'abitazione e la famiglia' provvedevano a collocare J. e J. i presso un'idonea struttura comunitaria ai sensi dell'art. 403 c.c. La Casa Famiglia ospitante i due minori con relazione del 28 settembre 2010 segnalava la situazione di grave trascuratezza presentata dai bambini al momento del loro ingresso (elevata sporcizia ed appetito insaziabile di entrambi, difficolta' di socializzazione, meccanismi di autopunizione, aggressivita' di J.).

Questo Tm con decreto emesso in data 25 agosto 2010 disponeva quindi l'affidamento parimenti di J. all'Ente Locale per sostegno e controllo, il collocamento di entrambi i minori presso idonea struttura comunitaria, autorizzando i familiari a visitare i bambini esclusivamente in forma protetta; disponeva quindi procedersi a Ctu per accertare le capacita' genitoriali dei signori V.

L'elaborato peritale, depositato in data 22 febbraio 2010, concludeva osservando che 'i signori V. presentano importanti carenze sia sul piano della struttura della personalita', caratterizzata da aspetti immaturi e poco organizzati, che su quello della funzione genitoriale. Le condizioni nelle quali sono stati trovati i bambini al momento del sopralluogo nella loro abitazione che ne hanno determinato l'allontanamento, rispecchia drammaticamente l'incapacita' dei genitori di vedere i loro figli come bambini reali con specifiche esigenze e bisogni fondamentali', con la conseguenza che 'il ritorno a casa dei fratellini non puo' essere, almeno per il momento, preso in considerazione'.

Con relazione dd. 26 aprile 2011 il Servizio Sociale segnalava l'intervenuta collaborazione dei signori V. nei confronti degli interventi di sostegno alla genitorialita' attivati a loro favore, protrattasi peraltro solamente fino al mese di febbraio 2011;

successivamente, sono riprese le notevoli difficolta' degli operatori nel contattare i genitori reiteratamente segnalate in passato e ribadite nella successiva relazione del Servizio Sociale del 5 luglio 2011. La comunita' ospitante i minori con relazione del 9 maggio 2011 segnalava comportamenti inadeguati assunti dal signor V. nel corso delle visite protette ai figli (incapacita' di cogliere i bisogni affettivi di J. atteggiamento autoritario nei confronti dei figli e squalificante nei confronti degli educatori).

Con decreto del 21 luglio 2011 questo Tm disponeva, fra l'altro, la misura dell'affido all'Ente Locale anche a tutela di J.

ultimogenito dei signori V., nato in data 17 maggio 2011, la nomina di un curatore speciale nel suo interesse e prescriveva ai genitori di consentire agli operatori di effettuare i necessari controlli sul neonato.

Con relazioni del 29 novembre 2011 e del 10 aprile 2012 gli operatori comunicavano l'impossibilita' di eseguire le prescrizioni del Tribunale con riferimento a J. stante l'impossibilita' di mettersi in contatto con i relativi genitori, segnalavano altresi' la drammaticita' della situazione psicologica e personale dei due minori J. e J. e l'elevato rischio per entrambi di uno sviluppo psicopatologico e di uno squilibrio nelle dinamiche interpersonali.

All'esito dell'udienza del 16 aprile 2012 - nel corso della quale la madre si dimostrava del tutto inconsapevole della gravita' della situazione dei propri figli, il padre si dichiarava ingiustamente perseguitato dal Tribunale ed entrambi, negando sostanzialmente la sussistenza di qualsivoglia problematica in ambito familiare, ribadivano le proprie richieste, reiterate nel corso di tutta la procedura, volte ad ottenere il rientro dei figli presso l'abitazione familiare - il Pmm con parere formulato in data 26 aprile 2012 chiedeva la mera conferma delle statuizioni precedentemente emesse a tutela di J. e J.

All'esito della discussione nella camera di consiglio del 2 maggio 2012, tenuto conto della criticita' della situazione dei minori, questo Collegio con separato decreto disponeva in via urgente il collocamento di e presso idonea famiglia affidataria e pronunciava la sospensione dei genitori dalla relativa potesta' genitoriale nei confronti dei tre figli minori; decideva altresi' di emettere la presente ordinanza, ritenendo che per le ragioni che seguono si debba dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1 della legge n. 184/83 nel testo introdotto dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante 'Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori', nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile) con riferimento agli artt. 2, 3, 30 II c., 31 II c. e 32 I c. della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa disporre d'ufficio l'apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono di un minore.

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