N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2012

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.

999 del Ruolo Generale 2012, discussa all'udienza del 17 maggio 2012, promossa da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Colella, Antonello Zaffina, Francesco Falso e Silvano Imbriaci, appellante;

Contro Rastrelli Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv.

Gabriella Del Rosso, appellata.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso in fatto Con sentenza n. 663/2010 il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Firenze ha dichiarato il diritto della ricorrente Rosanna Rastrelli alla liquidazione della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 1° aprile 2009, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale all'erogazione del trattamento con l'indicata decorrenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

In particolare, il primo giudice ritiene che i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla disciplina previgente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia - quindici anni contributivi anziche' venti - possano valere anche nel caso della ricorrente Rastrelli, la quale, avendo operato nel corso degli anni quale lavorante a domicilio, non si era vista conteggiare i periodi di sosta intercorrenti tra la data della riconsegna del lavoro eseguito e quella di affidamento di uno nuovo. In altri termini, il mancato accredito delle 52 settimane nell'anno solare era derivato dalla particolare tipologia del rapporto di lavoro in questione. In tal modo la ricorrente non aveva conseguito, all'atto di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, n. 1040 contributi settimanali - corrispondenti, appunto, a venti anni -, ma si 'era fermata' a 937 contributi settimanali. Il Tribunale di Firenze, nell'interpretare la disposizione dell'art. 2, terzo comma, lett. b) del cit. d.lgs. n. 503/1992 (il previgente piu' favorevole regime si applica 'per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare'), ritiene che la disciplina derogatoria richiamata 'non intende alludere alla durata temporale delle prestazioni lavorative, volendo fare in realta' un generico riferimento al requisito contributivo,' prevedendo una disciplina di favore per quelle posizioni assicurative connotate da un minor accredito contributivo nell'anno solare, compensate da una maggiore anzianita' assicurativa, senza tuttavia alcun richiamo specifico alle ragioni ad esso sottese'. Secondo il Tribunale fiorentino 'la ratio della norma e' rinvenibile nella necessita' di garantire posizioni contributive piu' deboli dovute a prestazioni discontinue'.

La sentenza e' impugnata dall'INPS, il quale deduce: a) l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 503/1992: la dizione letterale ('occupati') si riferisce chiaramente a soggetti che abbiano svolto lavori saltuari o precari nel corso dell'anno solare, dei quali tende a favorire l'accesso alla pensione, e non gia' a chi - come la ricorrente - sia stato continuativamente occupato e che non si sia visto accreditare le 52 settimane annue solo in ragione della particolare tipologia del rapporto di lavoro; b) l'erroneita' della sentenza nella parte in cui ha condannato l'INPS alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° aprile 2009; c) l'erroneita' della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato dovuti gli interessi dalle singole scadenze al saldo e non con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Si duole l'Istituto anche del capo relativo alla disciplina delle spese processuali e conclude, quindi, per la riforma della sentenza e per la reiezione della domanda attrice.

L'appellata resiste chiedendo la conferma della sentenza impugnata - dichiarandosi, comunque, remissiva sul motivo relativo alla decorrenza degli interessi -, a suo dire corretta nell'interpretazione della norma in esame; cio', nonostante la diversa interpretazione propugnata dalla Corte di Cassazione con sentenza 28 febbraio 2012, n. 3044. Tale orientamento della Suprema Corte rende necessario, a giudizio dell'appellata, investire la Corte costituzionale della questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 503/1992 se interpretato nel senso che nella deroga ivi...

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