N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2012

P. Q. M.

Dchiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 29 del d.-l. 1° settembre 2011 n. 150 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 cost.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Firenze, 20 aprile 2012

Il Presidente: Mascagni

LA CORTE D'APPELLO Sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza nella causa civile promossa da Valdichiana Tour s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Giovannelli per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze Lungarno degli Acciaiuoli 10 presso lo studio del medesimo, - ricorrente;

Contro Comune di Sinalunga, rappresentato e difeso dall'avv.

Leonardo Piochi per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via delle Cinque Giornate 31 presso lo studio dell'avv. Luca Arinci, resistente.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 17 novembre 2011, Valdichiana Tour s.r.l. si e' opposta all'indennita' proposta dal Comune di Sinalunga (Siena) per l'espropriazione di un terreno e, previa ammissione di c.t.u. volta a stimarne il valore di mercato, ha chiesto la determinazione giudiziale dell'indennita' dovuta.

Costituendosi in giudizio, il Comune ha contestato la fondatezza della domanda avversa, per essere congruo l'indennizzo offerto.

L'art. 29 del D.-L. 1° settembre 2011 n. 150 stabilisce che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennita' di esproprio, gia' devolute alla cognizione della Corte d'Appello in grado unico, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c..

L'art. 702-ter comma 2 c.p.c. prevede in via generale che il giudice, se le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria, con ordinanza non impugnabile dispone procedersi secondo il rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..

Il rito sommario trova infatti ragion d'essere nella semplicita' della materia trattata e degli adempimenti processuali inerenti, mentre si rivela inadeguato ad affrontare problemi piu' complessi, che impongono l'osservanza delle regole del giudizio ordinario di cognizione. Soltanto nella prima ipotesi puo' essere consentito al giudice, ai sensi del comma 4 dell'art. 702-ter c.p.c., di omettere ogni formalita' non essenziale al contraddittorio e procedere liberamente nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti d'istruzione, pronunciandosi infine con ordinanza, anziche' con sentenza, sulle domande delle parti.

Di regola, l'apprezzamento delle esigenze sostanziali e/o processuali che possono suggerire la conversione del rito da sommario ad...

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