N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2012

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d. 1. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 per violazione degli artt. 2, 3, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 Cost.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati.

Il Presidente: Pozzi L'estensore: Stevanato

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 74 del 2012, proposto da: Francesco Abate, Carlo Alberto Agnoli, Serena Alinari, Mariano Alviggi, Roberto Beghini,

Fabio Biasi, Simona Caterbi, Mansueto Crepaz, Michele Cuccaro,

Valerio Giorgio Davico, Giuseppe Maria Fontana, Marco Gallina, Sabino Giarrusso, Aldo Giuliani, Alessandra Liverani, Fabio Maione, Anna Mantovani, Rodrigo Merlo, Antonella Nazzaro, Carmine Pagliuca, Laura Paolucci, Luca Perilli, Giovanni Pescarzoli, Iolanda Ricchi, Licia Scagliarini, Giuliana Segna, Giuseppe Serao, Maria Grazia Zattoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan e Daria De Pretis, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, via Ss. Trinita' n. 14;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

Per l'accertamento del diritto al trattamento retributivo spettante ai ricorrenti senza le decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e confermate dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons.

Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti, tutti magistrati dell'Ordinamento giudiziario in servizio (o gia' in servizio, quelli attualmente in quiescenza) presso la Corte d'appello di Trento, il Tribunale di Trento, la Procura della Repubblica di Trento, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Rovereto, con il presente ricorso chiedono il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, da calcolare senza le decurtazioni introdotte dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, confermate dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti, se del caso con ogni accessorio di legge.

    Essi sono tutti titolari di trattamento retributivo superiore a 90.000 euro annui (come risulta dai cedolini prodotti in giudizio) e sono quindi soggetti alle anzidette decurtazioni.

    A sostegno del ricorso essi deducono l'illegittimita' costituzionale del citato comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n.

    122, per:

    1. violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), anche in riferimento al principio di solidarieta' (art. 2 Cost.) e del principio di capacita' contributiva (art. 53

      Cost.); irragionevolezza ed illogicita' manifeste; eccesso e sviamento di potere legislativo. In sintesi, i precetti costituzionali in rubrica verrebbero contestualmente e concorrentemente violati, essendosi introdotta dalla norma di legge un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i pubblici dipendenti in generale (compresi i magistrati) e tutte le altre categorie di lavoratori subordinati ed autonomi;

    2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 Cost., essendo compromessi i principi di autonomia e indipendenza della magistratura.

      Si e' costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze e, nel merito, contestando diffusamente ed analiticamente la fondatezza del ricorso.

      In particolare, la difesa erariale sottolinea come la norma di legge oggetto delle censure avversarie si inserisce nell'ambito di un complesso di misure eccezionali volte al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico. Nell'ambito di tale finalita', non vi sarebbe alcuna valida ragione di escludere che il personale di magistratura debba, al pari del restante personale del pubblico impiego, concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In analoga situazione di emergenza per le finanze pubbliche intervenne il legislatore, con l'art. 7 del decreto-legge n.

      384/1992, convertito in legge n. 438/1992 con riferimento al quale la Corte costituzionale (con ordinanza 14 luglio 1999, n. 299) non ritenne quella norma incostituzionale.

  2. Venendo alle considerazioni del collegio, va ricordato ed evidenziato, preliminarmente, che la questione all'esame si inserisce nel solco di un esteso contenzioso, rappresentato da numerosi altri ricorsi proposti dinanzi a diversi tribunali amministrativi (cfr. le ordinanze: TAR Piemonte 3 aprile 2012, n. 407; TAR Pescara 10 aprile 2012, n. 154; TAR Salerno 23 giugno 2011, n. 1162; TAR Piemonte 28 luglio 2011, n. 846; TAR Veneto 15 novembre 2011, n. 1685; TAR Palermo 14 dicembre 2011, n. 2375; TAR Sardegna 10 gennaio 2012, n.

    1; TAR Milano 11 gennaio 2012, n. 59; TAR Umbria 25 gennaio 2012, n.

    11; TAR Reggio Calabria 1° febbraio 2012, n. 89, nonche' l'ordinanza di questo stesso Tribunale 14 dicembre 2011, n. 307), dai quali e' stata sollevata questione di costituzionalita' delle norme recate dai commi 2, 21, primo periodo, e 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

    La normativa contestata introduce diverse misure, che producono una decurtazione del trattamento stipendiale e previdenziale dei magistrati. In particolare, il collegio ritiene utile ricapitolare quale sia l'incidenza sullo stipendio dei magistrati che deriva dalla complessa disciplina introdotta con i commi 2, 21 e 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

    1. per tutte le categorie del personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (e quindi anche per i magistrati) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 il trattamento economico complessivo superiore a 90.000 € lordi annui e' ridotto (ulteriormente rispetto alle normali aliquote IRPEF) del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 €, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 € (comma 2 dell'art. 9, oggetto del presente ricorso);

    2. per tutte le categorie del personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione (che ricomprenderebbero, astrattamente, anche i magistrati), e' stato introdotto il blocco dei 'meccanismi di adeguamento retributivo' per gli anni 2011, 2012 e 2013, la cui operativita' e' estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (comma 21, primo periodo, dell'art. 9);

    3. per i soli magistrati e' stato poi previsto il blocco degli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dei conguagli per il triennio 2010-2012 (comma 22, primo periodo, dell'art. 9);

    4. per i soli magistrati e' stato altresi' previsto un 'tetto' per l'acconto per l'anno 2014 (che non puo' superare quello dell'anno 2010) ed un 'tetto' per il conguaglio dell'anno 2015, che sara' determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo pertanto il triennio 2011-2013 (comma 22, primo periodo, dell'art. 9);

    5. per i soli magistrati e' stata stabilita la riduzione annualmente progressiva (pari al 15, al 25 e al 32 per cento), nel triennio 2011-2013, dell'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (comma 22, secondo periodo, dell'art. 9);

    6. infine, per i soli magistrati, a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, sono stati salvaguardati i meccanismi di 'progressione automatica dello stipendio' per gli anni 2011-2013, ossia le classi e gli scatti stipendiali (comma 22, quarto periodo, che richiama ad excludendum il secondo e il terzo periodo del comma 21 dell'art. 9).

    In particolare, per quanto riguarda il prelievo in questione del 5% e del 10%, la riduzione della retribuzione e' applicata al 'trattamento economico complessivo', nel quale sono comprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) che comprende le seguenti voci retributive:

    stipendio con relativa progressione automatica per classi e scatti, indennita' integrativa speciale e la c.d. indennita' giudiziaria (quest'ultima dovrebbe intendersi nelle misure gia' ridotte ai sensi del comma 22 dell'art. 9).

    Il trattamento economico annuo lordo cosi' determinato e'...

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