N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2012
P. Q. M.
Visti gli artt. 31 comma I, terzo periodo lett. C) della legge regionale Marche 5.1.1995 n. 7, (come modificato dall'art. 22 della legge regionale Marche n. 16 del 15.11.2010 e dall'art. 18 della legge regionale Marche n. 20 del 28.12.2010); art. 1 L. Cost.
9/2/1948 e 23 L. 11/3/1953 n. 87.
Accoglie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 legge regionale Marche n. 7 del 1995 cosi' come modificato dall'art.
22 della l.r. Marche 15.11.2010 n. 16 e dall'art. 18 della l.r.
Marche 28.12.2010 n. 20.
Per contrarieta' all'art. 117 comma II lett. L) e comma III della Costituzione.
Sospende il procedimento in corso limitatamente ai punti nn. 3 e 4 di cui al capo di imputazione sub a) in relazione al solo art. 44 comma I lett. e) d.P.R. n. 380/2001.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente della Giunta regionale delle Marche e la sua comunicazione al Presidente del Consiglio regionale delle Marche.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Ancona, addi' 7 maggio 2012
Il giudice per l'udienza preliminare: Zagoreo
IL TRIBUNALE Norme interessate: art. 31 comma I, terzo periodo lett. C) della legge regionale Marche 5.1.1995 n. 7, come modificato dalle leggi regionali n. 16 e n. 20 del 2010 in relazione all'art. 117 comma 2 lett. L) e comma 3 della Costituzione.
Visto il procedimento indicato in epigrafe a carico di:
1 - Bugaro Giacomo, nato ad Ancona il 30/06/1969, ivi residente in via Toti n. 1, elettivamente domiciliato in Ancona,
P.zza Plebiscito n. 55, contro l'avv. Maurizio Barbieri;
2 - Natalini Armando, nato a Polverigi il 16/02/1960, residente a Chiaravalle via Galilei n. 11;
Imputati entrambi, per i reati di cui:
a) agli artt. 110, 81, 1° co., C.P., 44 c. 1 lett. c) d.P.R.
n. 380/2001, 181 d.lgs. n. 42/2004, perche', previo accordo e in concorso tra loro, il primo quale esecutore, il secondo quale responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Chiaravalle, in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica, realizzavano e/o consentivano di realizzare, sul terreno identificato catastalmente al foglio 15 mappale 17 e 24 del comune di Chiaravalle, sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del citato T.U. in quanto sito nella fascia di rispetto del Fiume Esino, le seguenti opere:
-
un invaso di acque finalizzato alla caccia delle dimensioni di m 75×140 circa per uno sviluppo di mq 10.500,00 circa;
-
un argine di altezza variabile fino ad un massimo di m.
2,00 rispetto alla quota originaria; per il contenimento delle acque;
-
nella parte centrale un capanno per la caccia in seminterrato con struttura tamponante e copertura in elementi metallici delle dimensioni di m 2,60×5,20 ed altezza m 2,60 con portico anteriore con struttura in legno e copertura in onduline delle dimensioni di m. 1,60×2,55 ed altezza pari al capanno principale;
-
nell'angolo direzione autostrada un appostamento seminterrato con struttura in legno e copertura in onduline delle dimensioni di m. 2,00×3,00 ed altezza m. 2,00;
-
una condotta interrata per l'adduzione dell'acqua all'invaso fino al pozzo sulla corte della vecchia casa colonica preesistente;
Acc. in Chiaravalle il 22.11.2010.
Il solo Natalini:
b) reato p. e p. dagli artt. 81, 323, 361 c.p., perche', nella qualita' di cui sub a), allo scopo di consentire al Bugaro l'indebito vantaggio patrimoniale consistente nella possibilita' di effettuare la caccia (avente ad oggetto patrimonio indisponibile dello Stato) da luoghi non consentiti, essendo stato posto a conoscenza con comunicazione dello stesso Bugaro in data 3.6.2010, della prossima effettuazione delle opere abusive pure descritte sub
a), ometteva qualsiasi controllo sulle stesse, e, pur essendo stato notiziato in data 28.9.2010 della sussistenza delle opere abusive preannunciate, ometteva di inoltrare qualsiasi comunicazione di notizia di reato alle autorita' competenti.
Avvenuto tra il 3.06.2010 e il 15.11.2010 in Chiaravalle.
Persona offesa sindaco pro-tempore comune di Chiaravalle.
Parte civile WWF Italia, via Po n. 25 - Roma.
Osserva nell'ambito del procedimento sopra indicato, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio trasmessa in data 25.2.12 dall'ufficio di Procura, veniva fissata - dopo un rinvio dell'udienza del 16.4.12 disposto per difetti di notifiche - l'odierna udienza preliminare, in esito alla quale entrambi gli imputati venivano rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04 e, limitatamente alle condotte descritte ai punti nn. 1, 2 e 5, per il reato di cui all'art. 44 c.1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, il solo Natalini anche per i reati di cui agli artt. 323, 361 c.p., come meglio indicato in epigrafe.
Con memoria depositata in data 3.5.12, cui il P.M. di udienza si riportava nel corso delle odierne conclusioni, l'Ufficio di Procura avanzava richiesta di dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, nel senso di cui si dira' ed in relazione all'art. 117 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale Marche n. 7 del 5.1.1995, cosi' come modificata dalle...
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