N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2011

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2010, proposto da: Petrollini Gabriella e D'Ippolito Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Naccarato e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

Contro:

il Comune di Sessano del Molise;

l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali;

il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del governo di Isernia - Prefettura, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e per essa dall'avv. Fabrizio Urbani Neri, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Viceprefetto aggiunto, dottoressa Giuseppina Ferri,

Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Sessano del Molise, non costituita in giudizio;

Nei confronti di Mario Mancini, Corrado Altieri, Maurizio Cerasuolo, Claudio Durante, Sauro Durante, Felice Ciampittiello,

Alfredo Fico, Luca Fico, Alessandro Altieri, Gianluigi Travasso,

Nicolo' Cavalcante, Renzo Durante;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Molise - Campobasso:

Sezione I n 00260/2010, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali per le elezioni comunali 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell'Ufficio territoriale del governo di Isernia Prefettura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Sorrentino e Caselli;

Alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, tenutasi nel comune di Sessano del Molise il 28 - 29 marzo 2010, veniva ammessa l'unica lista 'Un'Idea per Sessano' con candidato sindaco Petrollini Gabriella, che otteneva un numero di voti pari al 53,10 % dei votanti residenti nel suddetto comune.

Le elezioni venivano, tuttavia, dichiarate nulle dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le operazioni elettorali con verbale del 29 marzo 2010, ai sensi dell'art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto il numero dei votanti (368) era inferiore al 50 per cento del numero degli iscritti nelle liste elettorali del Comune pari a 1.186, comprensivo dei cittadini non residenti iscritti all'AIRE.

Il Comune di Sessano del Molise ha, infatti, un alto tasso di migrazione.

Con ricorso al TAR Molise, Petrollini Gabriella, nella duplice qualita' di cittadino iscritto nelle liste elettorali e di candidato sindaco della lista 'Un'Idea per Sessano' e D'Ippolito Giuseppe, cittadino iscritto nelle liste elettorali, impugnavano il suddetto verbale dell'Adunanza dei presidenti di sezione, di cui chiedevano l'annullamento, sollevando eccezione di incostituzionalita' dell'art.

71, comma 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 13 del d.P.R. n.

570 del 1960 in parte qua.

Precisamente, essi deducevano:

a) in via principale, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 71, comma 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 per contrasto con gli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione, nella parte in cui ai fini della determinazione del quorum minimo dei votanti richiesto per la validita' delle elezioni comunali, include anche i cittadini residenti all'estero ed iscritti nell'elenco dell'Associazione Italiana dei Residenti all'Estero - AIRE;

b) in via gradata, l'illegittimita' costituzionale dell'art.

13 del d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui prevede che sono elettori per le elezioni dei consigli comunali anche i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, per violazione del principio di partecipazione democratica e di rappresentativita' (art.

1, comma 2, Cost.), di uguaglianza (art. 3 e 48, comma 2, Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.), per contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, all'art. 3 della direttiva 94/80/CE, norme che ancorano il diritto di voto nelle elezioni comunali alla residenza.

Chiedevano in conclusione che, previa rimessione delle questioni alla Corte Costituzionale, in ipotesi di favorevole delibazione della stessa, fossero dichiarati illegittimi gli atti impugnati e, conseguentemente, valido il voto espresso nelle elezioni comunali del 2010.

Il TAR Molise, con la sentenza appellata, riteneva i dedotti profili di incostituzionalita' privi dei caratteri di manifesta arbitrarieta' e irragionevolezza della scelta legislativa tali da provocare una remissione alla Corte della sollevata questione e respingeva, di conseguenza, il ricorso.

La suddetta sentenza e' stata impugnata con l'atto di appello qui in esame, con il quale i ricorrenti chiedono che, in riforma della sentenza impugnata, vengano rimesse atta corte costituzionale le questioni di legittimita'...

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