N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2011, pronuncia la seguente ordinanza.

  1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2010, D. S, e D. E., nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul minore D.S., esponevano di aver inoltrato domanda di riconoscimento della indennita' di accompagnamento in favore del figlio minore, e di essersi visti respingere la domanda da parte dell'Inps per 'mancanza della carta di soggiorno'.

    I ricorrenti esponevano dunque che il nucleo familiare era in possesso del permesso di soggiorno, sin dal 2007 con riguardo ai genitori e dal 12 giugno 2009 con riguardo al figlio minore (mentre la domanda era stata inoltrata in data 25 luglio 2009).

    I ricorrenti ed il figlio minore non erario tuttavia in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

    deducevano i ricorrenti, tuttavia, che l'art. 80, comma 19 della legge 388 del 2000 era stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 306 del 2008 della Corte Costituzionale, con la conseguenza che la mancanza di tale permesso non poteva essere posta a fondamento del diniego della prestazione assistenziale richiesta.

    Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Inps, rilevando che le sentenze della Corte Costituzionale emesse in materia non avevano dichiarato la totale illegittimita' costituzionale della norma.

    richiamata (che subordina la concessione delle prestazioni assistenziali al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo), essendosi piuttosto limitate a dichiarare tale illegittimita' costituzionale, per quanto qui di interesse, solo nella parte in cui si esclude che l'indennita' di accompagnamento possa essere concessa in assenza dei requisiti di reddito richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata (sentenza n. 306/08).

  2. Ritiene questo Giudice che, all'esito della instaurazione del contraddittorio tra le parti sul punto, debba sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 388 del 2000 nella parte in cui subordina la concessione della indennita' di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno.

  3. In punto di rilevanza della questione occorre premettere che, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, 'ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

    Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.' La carta di soggiorno e' ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3/07: 'Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma l'.

    Dunque, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, al fine di ottenere la indennita' di accompagnamento lo straniero deve essere titolare della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno di lungo periodo, i cui requisiti sono di tipo reddituale (ed a tal proposito vi e' gia' pronuncia di illegittimita' costituzionale della Corte Costituzionale, con riferimento alla stessa indennita' di accompagnamento) e di durata, richiedendosi altresi' che lo straniero possieda un permesso di soggiorno in corso di validita' da almeno cinque anni.

    Nel caso di specie, non e' contestata la sussistenza del requisito sanitario in capo al minore D.S. poiche' la Commissione medica di prima istanza ha riconosciuto che egli necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (come si evince dalla memoria difensiva Inps e dagli atti di causa).

    Piuttosto, il diniego della indennita' richiesta consegue al solo mancato possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, avendo il minore acquistato il permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare soltanto nell'anno 2009 e non essendo pertanto decorso il termine di cinque anni che gli consentirebbe di ottenere il permesso di...

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