N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2011

IL TRIBUNALE Premesso che il 16. 9. 2010 il Gip del Tribunale di Venezia ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Costa Paolo,

Hadir Jamal e Idridssi Aattouf, con imputazione di 'sequestro di persona a scopo di estorsione' (art. 630 comma e che in relazione a tale accusa, gli interessati, sottoposti a custodia cautelare in carcere, hanno chiesto e ottenuto che la le')ro posizione processuale fosse definita nelle forme del giudizio abbreviato;

Dato atto che la discussione si e' svolta all'udienza di data 8.4.2011 e che nel prendere le loro conclusioni i difensori hanno posto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630 c.p.;

Rilevato che ad ore 15,30 del 17 giugno 2010 l'offeso Chigri Monir e' stato indotto con un pretesto a recarsi a casa di Idridssi Aattouf, sita ad Albignasego di Padova, dove, privato della liberta' personale, e' stato trattenuto con la forza e manomesso, fino all'intervento degli inquirenti, riusciti a liberarlo ad ore 19.50 di quello stesso 17 giugno 2010;

Rilevato che tale iniziativa delittuosa e' stata posta in essere dagli imputati allo scopo di sostenere l'ingiunzione volta a ottenere la restituzione del denaro consegnato immediatamente prima a uno spacciatore, dileguatosi senza corrispondere loro la fornitura di hashish attesa, nonostante il fatto che, avendo gestito la mediazione nella illecita transazione, l'offeso Chigri Monir fosse rimasto con gli acquirenti a fare da 'garante' del comune 'dante causa';

Rilevato che per questo motivo, indotto con un pretesto a recarsi a casa di uno degli imputati, privato della liberta' personale e percosso, l'offeso Chigri Monir e' stato costretto a contattare suoi parenti (taluno dei quali al corrente dei pregressi rapporti illeciti), tramite telefono - per buona sorte sottoposto a intercettazione - al fine di ingiungere loro di reperire la somma pretesa dagli imputati, con minaccia d'essere trattenuto e ulteriormente manomesso, qualora l'ingiusta pretesa creditoria non fosse stata soddisfatta.

Osserva quanto segue Ad avviso del giudice rimettente, il fatto ascritto agli imputati deve essere detto conforme al tipo del 'sequestro di persona a scopo di estorsione' 630/comma 1 c.p.), punito, nella forma-base, con edittale minima di venticinque anni di reclusione.

Al riguardo, il rimettente Osserva essere vincolante e insuscettibile d'essere disattesa l'interpretazione accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 962 del 2004 (Rv. 226489), in forza della quale, ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 630 c.p., il requisito di fattispecie costituito dalla 'ingiustizia' del profitto (oggetto di dolo specifico) deve essere apprezzato utilizzando canoni legali, senza che possa assumere rilevanza la peculiare prospettiva dell'agente.

Con la conseguenza che 'sequestro di persona a scopo di estorsione' sussiste, anche quando l'agente intenda perseguire il risultato del pagamento di un debito che derivi da preesistenti rapporti illeciti con la vittima (quale quello scaturente dalla mancata consegna, da parte della stessa, di una fornitura di droga, a fronte del pagamento del prezzo pattuito), appunto trattandosi di pretesa sostenuta 'non iure' e 'contra ius'.

Invero, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che la condotta criminosa che consiste nella privazione della liberta' di una persona, teleologicamente atta a conseguire una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di cui all'art. 630 c.p. e non del mero concorso dei delitti di sequestro di persona (605 c.p.) e di estorsione tentata (629 e 56 c.p.). Della suddetta pronuncia devono essere condivise le argomentazioni secondo cui, quand'anche la privazione della liberta' dell'offeso (pure di breve durata) risulti essere atta a conseguire una prestazione patrimoniale che abbia ragion d'essere in preesistenti rapporti illeciti 'il prezzo e' la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della liberazione della persona', prezzo e liberazione costituendo i termini del sinallagma descritto dall'art. 630 c.p.

Concludendo: se la pretesa dell'agente ha titolo in un negozio avente causa illecita, o, come nel concreto accade, in una frode 'in re illicita', il profitto perseguito e' 'ingiusto'. Sicche', la condotta dell'agente non puo' essere scissa negli originari 'formanti' del delitto complesso, e, cioe', in 'sequestro di persona' (605 c.p.) ed 'estorsione' tentata (629 e 56 c.p.).

Puo' essere affermato che, sulla questione, si e' venuto oramai formando 'diritto vivente': il binomio 'ingiusto profitto - prezzo della liberazione' non esclude affatto che il suo perseguimento tragga movente da preesistenti rapporti illeciti, giacche' it dato normativo si limita a collegare la condotta estorsiva alla prospettiva della liberazione del sequestrato. L'agente, infatti, non ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere; sicche' l'utilita' non dovuta, che persegue, null'altro rappresenta se non il corrispettivo della liberazione dell'ostaggio.

In questo senso, dopo Sezioni Unite n. 962 del 2004:

1. sez. l, sentenza n. 17728, Cc.1 aprile 2010, Rv. 247071, 2. sez. 1, sentenza n. 16177, Cc.11 febbraio 2010, Rv.

247230, 3. ed ancora, sez. 5, sentenza n. 12762, Cc.22 marzo 2006 Rv.

234553 .

Orbene: non v'e' dubbio che l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 962 del 2004, 'estenda' l'ambito di operativita' della fattispecie allo studio in termini imprevedibili e non previsti all'epoca dell'ultimo intervento normativo realizzato sull'edittale minima di cui si e' detto (anno 1980).

Come noto, il testo dell'art.630 c.p. ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo:

prima, con l'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 497;

a seguire, con l'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge n. 191/1978;

da ultimo, con legge 30 dicembre 1980, n. 894.

Senza volere indugiare, in una sede come questa, sulle ragioni (note) che nel volgere di pochi anni andarono orientando la discrezionalita' legislativa ad elevare l'edittale minima prevista per la fattispecie in questione dalla soglia di otto anni di reclusione a quella di venticinque anni di reclusione (1) , sia dato sommessamente considerare che, in allora, non era prevedibile che l'ambito di operativita' dell'art. 630 c.p. potesse subire, come in effetti ha subito, in via interpretativa, tanto considerevole estensione. Ed invero, fino alla citata pronuncia delle Sezioni unite n. 962 del 2004, la giurisprudenza di legittimita' era costantemente orientata nel senso che il delitto di 'sequestro di persona a scopo di estorsione' non fosse configurabile qualora privazione di liberta' e perseguimento del profitto fossero riconducibili ad una preesistente causa illecita. In tal senso:

(1) Sezione II, sent. n. 9189 del 1.7.1993, Rv.195539;

(2) Sezione I, sentenza n. 12992...

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