N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio tributario n.

305/07 R.G.R. promosso da In. Pro.Ma - Industria Produzione Mangimi S.r.l., in persona del legale rappresentante M. Riva, rappresentata e difesa dagli Avv. M. Ternavasio di Bra e M. Pizzetti di Torino, elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. Lazzari in Cuneo, Cso Carlo Emanuele III n. 7, Ricorrente;

Contro Comune di Cerasola D'Alba, in persona del sindaco pro-tempore B. Lovera, rappresentato e difeso dal dr. F. Balocco e dall'Avv. P.G. Coppa di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Alba, Piazza Cristo Re n. 14. Resistente;

e contro G.E.C. Gestione Esazioni convenzionate S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. G.B. Rocca, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Rocca ed elettivamente domiciliata presso il recapito dello stesso in Cuneo, Cso IV Novembre n. 18, presso GEC Spa, Resistente;

La In. Pro.ma spa ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento--liquidazione del 193/2007, emesso dalla G.E.C. spa per conto dell'Ente impositore, comune di Ceresole D'Alba, con il quale le e' stato ingiunto di pagare la somma di € 78.157,50 per Contributo per l'anno 2006 ex art. 16, comma 4, L. R. 24 ottobre 2002 n. 24 quale gestore di impianto di pretrattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE. La ricorrente sostiene che la norma della legge regionale sopra citata contrasta con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e ha chiesto che gli atti venissero rimessi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalita' della norma stessa.

Il comune di Ceresole D'Alba si e' costituito in causa chiedendo la reiezione del ricorso perche' le censure di incostituzionalita' sollevate sono infondate: quella di violazione dell'art 119 della Costituzione perche', in assenza di legislazione statale sul punto, un tributo in materia sarebbe unicamente soggetto ai 'Principi generali' (sent. C cost. 12 dicembre 2004 n. 372); quella ex art 117 perche' la tutela dell'ambiente, riservata a legge dello Stato, e' solo uno scopo accessorio della norma.: contestata.

Anche la G.E.C. si e' costituita in causa e ha chiesto la reiezione dei ricorso essendo lei incaricata solo della riscossione e non avendo titolo a replicare alle doglianze della In. Pro.Ma. che comunque Ritiene siano infondate.

Con ordinanza del 9 luglio 2008 questa Commissione ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo la sospensione del giudizio e, ex art 47 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell'esecutivita' dell'atto impugnato La Corte Costituzionale, poiche' la Regione Piemonte aveva nel frattempo abrogato la norma in questione, con ordinanza del 20 novembre 2009 ha ordinato la restituzione degli atti a questa CTP per una nuova valutazione dei presupposti dell'incidente di costituzionalita' precisando che '...la Commissione rimettente e', altresi', chiamata ad apprezzare l'incidenza, sulla questione dalla stessa prospettata, di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 102 del 2008, secondo cui, nell'esercizio dell'autonomia tributaria di cui all'art 119 della Costituzione le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi gia' istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento' (punto 5 del Considerato in diritto);

che al tempo stesso si appalesa necessario considerare la recente giurisprudenza relativa alla specialita' o meno degli scarti animali rispetto alla generalita' dei rifiuti, anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia'.

Dopo il deposito di memorie, dell'11 febbraio 2020, dopo un rinvio dell'udienza di trattazione e dopo l'acquisizione di documenti, come da ordinanza del 23 febbraio 2010, la In.Pro.Ma. e il Comune hanno depositato una memoria autorizzata, e il Comune una di replica, e la causa e' stata discussa all'odierna udienza.

Le argomentazioni delle parti che paiono avere un consistente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT