n. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 5719/12 depositato il 26 ottobre 2012, avverso la sentenza n. 205/1/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contro: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, proposto dal ricorrente: CODACONS, Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma, difeso da: avv.ti C. Rienzi e G. Castrenze, presso Ufficio legale CODACONS, viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 Roma, Altre parti coinvolte: Ministero della giustizia 00100 Roma. Difeso da: avv. Tidore presso Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi, 12 - 00100 Roma. Atti impugnati: avv. pagamento n. 120 Contr. Unificato. Il CODACONS propone ricorso contro invito al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 9, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, emesso dal TAR Lazio sostenendo di essere esente dal contributo stesso per le controversie relative all'oggetto della propria attivita' in veste di ONLUS di difesa degli interessi dei consumatori. Il ricorso prodotto veniva respinto dalla Commissione Tributaria provinciale di Roma, con sentenza 205/01/12, ritenendo la soggezione del CODACONS al contributo. Contro la predetta sentenza si gravava di appello il CODACONS insistendo sulle eccezioni svolte in primo grado e non accolte dai primi giudici relativamente alla tardivita' della richiesta rispetto al termine di cui all'art. 248 d.P.R. n. 115/2002 nonche' sull'esenzione dal contributo per gli atti processuali relativi alle controversie in cui agisce nella propria veste istituzionale e a tutela dei consumatori. Osserva il Collegio L'art. 9, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, primo comma, dispone: «E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10». Il successivo articolo 10 prevede alcuni regimi di esenzione da contributo unificato a mente dei quali «non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89». Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, cui fa richiamo l'art. 10 sopradetto, l'art. 27-bis dell'allegato b al d.P.R. n. 642/1972 prevede l'esenzione dall'imposta stessa per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Dal novero letterale degli atti previsti dal predetto art. 27-bis devono ritenersi esclusi gli atti processuali per cui allo stato, dal combinato disposto...

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