n. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g. 324/12 promossa da Edy s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica - elettivamente domiciliata a Cesena in via dell'Arrigoni n. 260 presso e nello studio dell'avv. Mauro Pieri che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;

Contro Emicom s.r.l. in liquidazione e in c.p. in persona del legale rappresentante in carica - elettivamente domiciliata a Cesena in via Jesi n. 20 presso e nello studio dell'avv. Michela Alessandrini e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia. Introduzione. L'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ha soppresso le sezioni distaccate di cui alla ivi allegata tabella A e tra esse la Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli'. Deve pero' dubitarsi che la soppressione della Sezione di Cesena corrisponda ai criteri direttivi posti dal legislatore delegante nell'ambito della legge delega 14 settembre 2011, n. 148;

con la conseguenza che il citato art. 1 del decreto legislativo n. 155/12 appare porsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 76 della Carta costituzionale. La questione si presenta rilevante nel presente giudizio per la ragione che, non essendo esaurito il corso del presente giudizio assegnato alla Sezione di Cesena, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 2, 9 comma 1 e 11 comma 2 del citato decreto legislativo n. 155/12, l'udienza successiva da fissarsi dopo il 12 settembre dell'anno corrente non potrebbe essere tenuta presso la sede di Cesena ove la causa e' radicata ma dovrebbe essere tenuta presso la sede centrale di Forli' del Tribunale. Illegittimita' per violazione dell'art. 1, comma 2, lettere d) e b) della legge di delega. L'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 2, delega in effetti il Governo ad adottare il decreto legislativo, precisando pero' che tale delega e' attribuita «con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi», e cio' in conformita' con la previsione dell'art. 76 della Costituzione. Tra i criteri e principi direttivi, il suddetto comma 2 enuncia alla lettera d): «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)». Deve dunque osservarsi che la potesta' delegata comprendeva la possibilita' non solo di sopprimere ma anche di ridurre il numero delle sezioni distaccate;

e comunque che tale potesta' non era attribuita alla mera discrezione del legislatore delegato bensi' era vincolata da precisi criteri, e precisamente, come la suddetta disposizione enuncia, «nel rispetto dei criteri di cui alla lettera...

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