N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2012

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. n. 1/1948, 23 legge n. 87/1953 e 1 delibera Corte cost. 16 marzo 1956;

Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 81, comma 4 Cost., relativa agli articoli 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, nella loro comune e dominante interpretazione giurisprudenziale (diritto vivente) secondo cui legittimato ad avanzare istanza di liquidazione nei confronti dello Stato sia anche il sostituto designato ex art. 97, comma 4 c.p.p., oltre al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, commi 1, 2, 3 c.p.p. e, pertanto,

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' assuma le determinazioni di propria competenza;

Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando la Corte adita dara' comunicazione a questo Giudice della propria decisione sulla prospettata questione;

Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al difensore interessato;

Dispone altresi' che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.

Lecce, addi' 26 luglio 2012

Il giudice: Malagnino

IL TRIBUNALE Letta l'istanza depositata in data 17 ottobre 2011 dall'avv.

Giancarlo Vaglio, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex articoli 116-117 d.P.R. n. 115/2002, in qualita' di difensore designato ex art. 97, comma 4 c.p.p. quale sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Fabio Corvino, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 10 ottobre 2009;

Letti gli atti prodotti dal difensore istante;

Premesso Con il presente procedimento incidentale di costituzionalita', questo Giudice, senza incertezze o dubbi di sorta (e cio' distingue la presente ordinanza di rimessione da analoga precedente datata 25 novembre 2011 di questo stesso Giudice, gia' respinta in data 4 luglio 2012 dalla Consulta, che - a quanto pare - l'ha ritenuta non meritevole di risposta nel merito a causa del suo tenore perplesso), intende univocamente chiedere a codesta Corte la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli di legge di seguito indicati, per le motivazioni di seguito riportate.

Gli articoli 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al difensore d'ufficio la facolta' di accedere alla liquidazione erariale delle proprie competenze in determinati casi: esse prevedono espressamente determinate ipotesi di operativita' (impossidenza ed irreperibilita' dell'assistito) e determinati soggetti legittimati alla richiesta di liquidazione (difensore d' Ufficio).

Cio' posto, questo Giudice prende atto del consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' relativo agli articoli 116 e 117 d.P.R. n. 115/20021 (1) (implicitamente invocato dal difensore istante ed alimentato anche dalle ordinanze n.

8/2005 e n. 176/2006 di Codesta Corte), secondo cui anche il mero difensore sostituto ex art. 97, comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti articoli 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio, nominato ai sensi e con le specifiche procedure di cui all'art. 97, commi 1, 2, 3 c.p.p.

Cio' posto, dubita lo scrivente della legittimita' costituzionale della predetta interpretazione degli articoli 116 e 117 cit., a suo avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui agli articoli 3 ed 81, comma 4 Cost.

La questione e' rilevante, nell'ambito del presente procedimento di liquidazione, in quanto solo in virtu' di questa interpretazione estensiva (della cui legittimita' costituzionale si dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97, comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione, dovendo in caso contrario la predetta richiesta dichiararsi inammissibile da questo Giudice.

Osserva I) Il concetto fondamentale posto alla base della normativa sulla difesa d'ufficio e' che il difensore d'ufficio debba essere qualitativamente selezionato (onde la necessaria iscrizione in apposito elenco, previa verifica della sussistenza di specifici requisiti), costantemente a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria per la nomina in base a specifici turni di reperibilita' (onde la predisposizione di apposito ufficio centralizzato presso ciascun consiglio dell'ordine forense di ogni distretto di Corte d'Appello) e, per conseguenza e soprattutto, sempre retribuito dal proprio assistito (salvi i casi di ammissione di quest' ultimo al beneficio del gratuito patrocinio).

Coerentemente a tale impostazione, il nostro codice di rito prevede che l'indagato/imputato debba essere informato dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio (ex art. 369-bis, comma 2, lettera d c.p.p.) all'atto della nomina di tale difensore ex art. 97 commi 1, 2, 3 c.p.p.

Poi, negli eccezionali casi di assenza del difensore (di fiducia o d'ufficio), il medesimo codice (art. 97, comma 4 c.p.p.) prevede che l'Autorita' Giudiziaria possa designare per le vie brevi il primo difensore 'di passaggio', per il compimento dell'atto in corso, senza prevedere in tal caso alcun requisito (non essendo prescritta l'iscrizione nel citato elenco, se non per la fase del giudizio, peraltro neanche a pena di nullita', come chiarito dalla Suprema Corte), ne' alcuna comunicazione all'imputato/indagato o avviso di obbligo di retribuzione o altro (riferendosi le informazioni di cui all'art. 369-bis c.p.p. alla sola nomina del difensore titolare della difesa d'ufficio ex art. 97, commi 1, 2, 3 c.p.p.).

In altre parole, la rafia e la portata normativa dell'attuale disciplina della difesa d'ufficio non e' quella di addossare allo Stato la retribuzione di tutti gli avvocati nominati e/o designati dall'Autorita' (il che potrebbe legittimare l'interpretazione estensiva degli articoli 116-117 d.P.R. n. 115/2002 qui criticata).

Al contrario, la disciplina de qua e' tutta imperniata sul rapporto oneroso assistito/difensore; sin dall'instaurazione officiosa del predetto rapporto, l'assistito e' formalmente responsabilizzato circa le conseguenze (anche economiche) della nomina del suo difensore d'ufficio: riceve comunicazione della nomina predetta (art. 369-bis, comma 1 c.p.p.), e' informato dell'obbligatorieta' della difesa tecnica (art. 369-bis, comma 2 letta c.p.p.), e' informato del nome, indirizzo e recapito telefonico del difensore (art. 369-bis, comma 2 lettera b c.p.p.) ed e' informato dell'obbligo di retribuirlo (art.

369-bis, comma 2 lettera d c.p.p.).

Poi, prendendo atto della possibile svolta patologica del rapporto in questione (impossidenza o irreperibilita' dell'assistito), la Legge prevede che lo Stato debba in tale evenienza sostituirsi eccezionalmente all'assistito nel garantire la giusta mercede al suo difensore (articoli 116-117...

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