N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2012

P. Q. M.

Cosi' provvede:

A) dichiara nella specie rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 77, co. 1, 3, 24, co. 1 e 2, e 111, co.

1, della Costituzione - del comb. disp. degli artt. 29 e 34, co. 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art.

54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevede che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al co. 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione risultanti dal comb. disp. dell'art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e degli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

B) per l'effetto, dispone la sospensione del presente procedimento e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87, ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e quindi immediatamente trasmessa, insieme agli atti del procedimento ed alla prova delle predette notificazioni e comunicazione, alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della predetta questione incidentale di legittimita' costituzionale.

Cosi' deciso in Napoli, il 4 luglio 2012.

Il Presidente: Frallicciardi

LA CORTE D'APPELLO Ha deliberato di emettere la presente ordinanza nel processo civile di primo ed unico grado di merito iscritto al n. 162/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 luglio 2012 e pendente tra il comune di Montesarchio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Rosanna Del Vecchio, insieme all'avv. Luigi Diego Perifano, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura speciale e nomina a margine del ricorso introduttivo del processo ed ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al numero di fax 0824314174 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata avvluigidiegoperifano@puntopec.it ricorrente;

e Giuseppe Ambrosone (codice fiscale MBRGPP38T01F636O), nato a Montesarchio (BN) il 1° dicembre 1938, ivi residente alla via F.

Caracciolo ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Medaglie d'Oro n. 15, presso lo studio dell'avv. Maria Concetta De Siena, insieme agli avv.ti Antonio Gravina (codice fiscale GRVNTN43C23B863L) e Cetty Gravina (codice fiscale dichiarato GRVCTY72E5963P) del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura speciale e nomina a margine della loro comparsa di costituzione e risposta ed hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al processo al numero di fax 0823279478 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.antonio.gravina@legalmail.it convenuto.

Motivi della decisione 1. Con il ricorso introduttivo del processo, presentato a questa Corte il 17 gennaio 2012, il comune di Montesarchio s'e' opposto nelle forme previste dal comb. disp. dell'art. 54 del...

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