N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente sentenza sull'appello n. 265/06 avverso la sentenza n. 942/01/1997 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, proposto dall'ufficio: Ag. Entrate Dir.

Provin. Uff. Controlli Pesaro-Urbino;

Controparte: Carloni Giuliano, Via Dino Compagni, 13 - 61100

Pesaro;

Atti impugnati: Avviso di accertamento n. 3171105470 IRPEF + ILOR.

La controversia sottoposta a questa Commissione riguarda la presunzione di distribuzione di utili eccepita nei confronti del sig.

Cartoni Giuliano nei cui confronti l'Ufficio Imposte Dirette di Pesaro aveva notificato un avviso di accertamento emesso a rettifica del reddito dichiarato per l'anno 1991 ai fini IRPEF quale maggiore reddito imponibile dela quota di reddito di capitale di £.

454.997.000 a titolo di partecipazione del 50% nella Societa' Cucine Krios srl.

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento ed i Giudici di Prime Cure deliberavano di accogliere il ricorso; in sede di appello l'Ufficio contestava la decisione dei Primi Giudici ma la decisione veniva confermata.

Il successivo ricorso in cassazione da parte dell'ufficio trovava invece accoglimento in quanto la suprema Corte, con sentenza n. 1243 del 2007 cessava la decisione con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche chiedendo alla stessa di fare applicazione dei seguente principio di diritto: 'La giurisprudenza di questa Corte e' consolidala nel ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da societa' di capitali a ristretta base azionaria e che tale presunzione - fondata sul disposto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d) - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 16885/03, 20851/05)'.

Il procedimento veniva riassunto da entrambe le parti.

Il Contribuente evidenziava che la presunzione 'utilizzata' dalla Suprema Corte non rappresenta una presunzione assoluta, ma una presunzione semplice, rilevante solo nelle ipotesi di cui all'art.

2729 del codice civile; essa puo' costituire un 'campanello d'allarme', ma non puo' certo valere di per se' sola, a fondare una presunzione grave e precisa, a meno che il Giudice di merito, in applicazione dei poteri discrezionali riconosciutigli in materia, non la ritenga sussistente e chiedeva, in via principale, di accogliere il ricorso per mancanza di prove da parte dell'A.F., non essendo ammissibile la validita' di un accertamento attraverso una presunzione semplice, peraltro di secondo grado; ed in via in via subordinata: di accogliere il ricorso sulla base degli eventuali documenti che la parte avrebbe cercato di reperire. Da ultimo si chiedeva la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 del d.lgs. n.

472/1997 per la intrasmissibilita' delle sanzioni agli eredi, con vittoria di onorari, diritti e pese della presente fase ed anche di quella di Cassazione.

Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pesaro che osservava che, in data 26 febbraio 2008 (ns. prot. n. 12683), l'Ufficio aveva gia' riassunto il giudizio per rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1243/07 e che da interrogazione risulta che esso non sarebbe costituito sulla vertenza contraddistinta 340/08 e che quest'ultimo RGA e' stato pero' attribuito alla istanza di riassunzione proposta dalla parte sulla medesima controversia per cui si e' di fronte a due riassunzioni, una dell'Ufficio ed una di parte, relative alla sentenza CTR n. 37/9/00 depositata in data 24 giugno 2000, che fa seguito alla sentenza CTP n. 942/01/97.

Si sostiene quindi che la sentenza della Cassazione avvalora il concetto della legittimita' della presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra-bilancio prodotti da societa' di capitali a ristretta base azionaria e che quindi la parte privata deve provare che cio' non e' avvenuto e non puo' arrogarsi il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT