N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2012

P .Q.M.

Visti l' art. 134 della Costituzione, l'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78, comma 6, primo periodo (nella parte in cui richiama l'art. 248, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde renderne applicabili le norme alle obbligazioni di cui al precedente comma 3, primo periodo) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; nonche' dell'art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, 41 primo comma, 42 terzo comma, 97 primo comma, 101, 102, 103, 104, 108, secondo comma, 113, 114, 117, primo comma (in relazione all'art. 6, comma 1 ed all'art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848), 118 e 119 della Costituzione;

dispone la sospensione del giudizio sul ricorso in epigrafe e ordina l'invidiata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla predetta questione di legittimita' costituzionale, mandando alla Segreteria per il compimento degli atti esecutivi strumentali;

ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2012 e del 23 maggio 2012.

Il Presidente: Tosti L'estensore: Modica de Mohac

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8807 del 2011, proposto dalla societa' Bindi Pratopronto Sas di Michele Bindi & C, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scafa, presso il cui studio, in Roma, via Cicerone n. 44;

Contro il comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Camarda, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

Per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 13834 del 24 giugno 2009 (depositata il 29 dicembre 2009) resa inter partes dal TAR del Lazio, Sez. II.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Nominato relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il cons. avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori indicati nell'apposito verbale;

Considerato:

che con ricorso n. 4065/2004 la societa' ricorrente chiedeva al TAR del Lazio di condannare il comune di Roma al risarcimento del danno cagionatole a titolo di responsabilita' precontrattuale in relazione a trattative per la realizzazione e gestione di un campo da golf a nove buche su terreno di proprieta' comunale;

che il risarcimento veniva dalla ricorrente quantificato in € 439.234,32 secondo le seguenti voci: € 192.827,39 per spese sostenute per la realizzazione del 'campo pratica'; € 25.822,84 per spese di progettazione; € 21.500,00 a titolo di spese sostenute per la creazione e mantenimento in esercizio del Circolo del Golf Tor dei Cenci; € 222.372,38 a titolo di perdita di chance; € 66.711,71 per lesione dell'immagine;

che con sentenza n. 13834 del 24 giugno 2009 (depositata il 29 dicembre 2009), il TAR del Lazio, Sez. II, accoglieva il ricorso condannando il comune di Roma al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente, da liquidarsi secondo i tempi ed criteri indicati in motivazione, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, del decreto legislativo n. 80 del 1998, e cioe' mediante offerta di una somma da parte della stessa amministrazione condannata (oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00);

che la predetta sentenza non veniva impugnata ed e' passata in giudicato;

che con RAR la ricorrente invitava il comune di Roma a darvi esecuzione, e che tale invito rimaneva senza effetto in quanto l'amministrazione comunale non ha formulato alcuna offerta di risarcimento;

che la ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che questo TAR ponga in esecuzione la sentenza in questione;

che nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2012, il Collegio vista l'ordinanza n. 5492/2011 del 31 maggio 2011 con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV), in relazione a fattispecie analoga, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78, comma 6, primo periodo (nella parte in cui richiama l'art. 248 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 - si e' riservato in merito alle determinazioni da adottare;

Considerato:

che il comune di Roma eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilita' del ricorso, ai sensi dell'art. 78 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008);

che, piu' in particolare, l'amministrazione capitolina eccepisce che in forza delle disposizioni di cui all'art. 78 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 (e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del 4 luglio 2008) e di cui all'art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42, per tutte le obbligazioni contratte dal comune di Roma anteriormente all'istituzione della gestione commissariale (28 aprile 2008) nonche' per tutte quelle contratte alla data di emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si...

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